{"id":41,"date":"2020-01-10T16:28:26","date_gmt":"2020-01-10T16:28:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.vivereportopalo.it\/vivereportopalo\/?page_id=41"},"modified":"2020-01-10T16:28:26","modified_gmt":"2020-01-10T16:28:26","slug":"costituzione-della-repubblica-italiana","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.vivereportopalo.it\/vivereportopalo\/costituzione-della-repubblica-italiana\/","title":{"rendered":"Costituzione della Repubblica Italiana"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>PRINCIPI FONDAMENTALI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 1.<br><\/em><\/strong>L\u2019Italia \u00e8 una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranit\u00e0 appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.<br><strong><em>Art. 2<\/em><\/strong>.<br>La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell\u2019uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u00e0, e richiede l\u2019adempimento dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale.<br><strong><em>Art. 3.<br><\/em><\/strong>Tutti i cittadini hanno pari dignit\u00e0 sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. \u00c8 compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l\u2019eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\u2019effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese.<br><strong><em>Art. 4.<br><\/em><\/strong>La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilit\u00e0 e la propria scelta, un\u2019attivit\u00e0 o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societ\u00e0.<br><strong><em>Art. 5.<\/em><\/strong><br>La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il pi\u00f9 ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell\u2019autonomia e del decentramento.<br><strong><em>Art. 6.<\/em><\/strong><br>La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.<br><strong><em>Art. 7.<br><\/em><\/strong>Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.<br><strong><em>Art. 8.<\/em><\/strong><br>Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.&nbsp;Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l\u2019ordinamento giuridico italiano.<br>I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.<br><strong><em>Art. 9.<br><\/em><\/strong>La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.<br><strong><em>Art. 10.<br><\/em><\/strong>L\u2019ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero \u00e8 regolata dalla legge in conformit\u00e0 delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l\u2019effettivo esercizio delle libert\u00e0 democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d\u2019asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non \u00e8 ammessa l\u2019estradizione dello straniero per reati politici.<br><strong><em>Art. 11.<br><\/em><\/strong>L\u2019Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libert\u00e0 degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parit\u00e0 con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranit\u00e0 necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.<br><strong><em>Art. 12.<\/em><\/strong><br>La bandiera della Repubblica \u00e8 il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.<br>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>PARTE I<br>DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI<br>TITOLO I<br>RAPPORTI CIVILI<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 13.<\/em><\/strong><br>La libert\u00e0 personale \u00e8 inviolabile. Non \u00e8 ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, n\u00e9 qualsiasi altra restrizione della libert\u00e0 personale, se non per atto motivato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessit\u00e0 ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza pu\u00f2 adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. \u00c8 punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libert\u00e0. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.<br><strong><em>Art. 14.<br><\/em><\/strong>Il domicilio \u00e8 inviolabile.<br>Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libert\u00e0 personale.<br>Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanit\u00e0 e di incolumit\u00e0 pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.<br><strong><em>Art. 15.<\/em><\/strong><br>La libert\u00e0 e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.<br>La loro limitazione pu\u00f2 avvenire soltanto per atto motivato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.<br><strong><em>Art. 16.<br><\/em><\/strong>Ogni cittadino pu\u00f2 circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanit\u00e0 o di sicurezza. Nessuna restrizione pu\u00f2 essere determinata da ragioni politiche.<br>Ogni cittadino \u00e8 libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.<br><strong><em>Art. 17.<br><\/em><\/strong>I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz\u2019armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non \u00e8 richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorit\u00e0, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumit\u00e0 pubblica.<br><strong><em>Art. 18.<br><\/em><\/strong>I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.<br>Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.<br><strong><em>Art. 19.<\/em><\/strong><br>Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purch\u00e9 non si tratti di riti contrari al buon costume.<br><strong><em>Art. 20.<\/em><\/strong><br>Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d\u2019una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, n\u00e9 di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacit\u00e0 giuridica e ogni forma di attivit\u00e0.<br><strong><em>Art. 21.<br><\/em><\/strong>Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non pu\u00f2 essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si pu\u00f2 procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l\u2019indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, il sequestro della stampa periodica pu\u00f2 essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s\u2019intende revocato e privo di ogni effetto. La legge pu\u00f2 stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.<br><strong><em>Art. 22.<br><\/em><\/strong>Nessuno pu\u00f2 essere privato, per motivi politici, della capacit\u00e0 giuridica, della cittadinanza, del nome.<br><strong><em>Art. 23.<br><\/em><\/strong>Nessuna prestazione personale o patrimoniale pu\u00f2 essere imposta se non in base alla legge.<br><strong><em>Art. 24.<br><\/em><\/strong>Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa \u00e8 diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.<br><strong><em>Art. 25.<br><\/em><\/strong>Nessuno pu\u00f2 essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno pu\u00f2 essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno pu\u00f2 essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.<br><strong><em>Art. 26.<br><\/em><\/strong>L\u2019estradizione del cittadino pu\u00f2 essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.<br>Non pu\u00f2 in alcun caso essere ammessa per reati politici.<br><strong><em>Art. 27.<\/em><\/strong><br>La responsabilit\u00e0 penale \u00e8 personale. L\u2019imputato non \u00e8 considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanit\u00e0 e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non \u00e8 ammessa la pena di morte.<br><strong><em>Art. 28.<\/em><\/strong><br>I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilit\u00e0 civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TITOLO II<br>RAPPORTI ETICO-SOCIALI<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 29.<\/em><\/strong><br>La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societ\u00e0 naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio \u00e8 ordinato sull\u2019eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell\u2019unit\u00e0 familiare.<br><strong><em>Art. 30.<\/em><\/strong><br>\u00c8 dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacit\u00e0 dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternit\u00e0.<br><strong><em>Art. 31.<br><\/em><\/strong>La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l\u2019adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternit\u00e0, l\u2019infanzia e la giovent\u00f9, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.<br><strong><em>Art. 32.<br><\/em><\/strong>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell\u2019individuo e interesse della collettivit\u00e0, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno pu\u00f2 essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non pu\u00f2 in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.<br><strong><em>Art. 33.<br><\/em><\/strong>L\u2019arte e la scienza sono libere e libero ne \u00e8 l\u2019insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull\u2019istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parit\u00e0, deve assicurare ad esse piena libert\u00e0 e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. \u00c8 prescritto un esame di Stato per l\u2019ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l\u2019abilitazione all\u2019esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universit\u00e0 ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.<br><strong><em>Art. 34.<br><\/em><\/strong>La scuola \u00e8 aperta a tutti. L\u2019istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, \u00e8 obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi pi\u00f9 alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TITOLO III<br>RAPPORTI ECONOMICI<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 35.<br><\/em><\/strong>La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l\u2019elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali i tesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libert\u00e0 di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell\u2019interesse generale, e tutela il lavoro italiano all\u2019estero.<br><strong><em>Art. 36.<br><\/em><\/strong>Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantit\u00e0 e qualit\u00e0 del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a s\u00e9 e alla famiglia un\u2019esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa \u00e8 stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non pu\u00f2 rinunziarvi.<br><strong><em>Art. 37.<br><\/em><\/strong>La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parit\u00e0 di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l\u2019adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di et\u00e0 per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parit\u00e0 di lavoro, il diritto alla parit\u00e0 di retribuzione.<br><strong><em>Art. 38.<br><\/em><\/strong>Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all\u2019assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidit\u00e0 e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all\u2019educazione e all\u2019avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L\u2019assistenza privata \u00e8 libera.<br><strong><em>Art. 39.<br><\/em><\/strong>L\u2019organizzazione sindacale \u00e8 libera. Ai sindacati non pu\u00f2 essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. \u00c8 condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalit\u00e0 giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.<br><strong><em>Art. 40.<br><\/em><\/strong>Il diritto di sciopero si esercita nell\u2019ambito delle leggi che lo regolano.<br><strong><em>Art. 41.<br><\/em><\/strong>L\u2019iniziativa economica privata \u00e8 libera. Non pu\u00f2 svolgersi in contrasto con l\u2019utilit\u00e0 sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libert\u00e0, alla dignit\u00e0 umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.<br><strong><em>Art. 42.<br><\/em><\/strong>La propriet\u00e0 \u00e8 pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La propriet\u00e0 privata \u00e8 riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La propriet\u00e0 privata pu\u00f2 essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d\u2019interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 43.<br><\/em><\/strong>A fini di utilit\u00e0 generale la legge pu\u00f2 riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunit\u00e0 di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.<br><strong><em>Art. 44.<br><\/em><\/strong>Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla propriet\u00e0 terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unit\u00e0 produttive; aiuta la piccola e la media propriet\u00e0. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.<br><strong><em>Art. 45.<br><\/em><\/strong>La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualit\u00e0 e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l\u2019incremento con i mezzi pi\u00f9 idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalit\u00e0. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell\u2019artigianato.<br><strong><em>Art. 46.<br><\/em><\/strong>Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.<br><strong><em>Art. 47.<br><\/em><\/strong>La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l\u2019esercizio del credito. Favorisce l\u2019accesso del risparmio popolare alla propriet\u00e0 dell\u2019abitazione, alla propriet\u00e0 diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TITOLO IV<br>RAPPORTI POLITICI<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 48.<br><\/em><\/strong>Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore et\u00e0. Il voto \u00e8 personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio \u00e8 dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalit\u00e0 per l\u2019esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all\u2019estero e ne assicura l\u2019effettivit\u00e0. A tal fine \u00e8 istituita una circoscrizione Estero per l\u2019elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non pu\u00f2 essere limitato se non per incapacit\u00e0 civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnit\u00e0 morale indicati dalla legge.<br><strong><em>Art. 49.<br><\/em><\/strong>Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.<br><strong><em>Art. 50.<br><\/em><\/strong>Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessit\u00e0.<br><strong><em>Art. 51.<\/em><\/strong><br>Tutti i cittadini dell\u2019uno o dell\u2019altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunit\u00e0 tra donne e uomini. La legge pu\u00f2, per l\u2019ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi \u00e8 chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.<br><strong><em>Art. 52.<br><\/em><\/strong>La difesa della Patria \u00e8 sacro dovere del cittadino. Il servizio militare \u00e8 obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, n\u00e9 l\u2019esercizio dei diritti politici. L\u2019ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.<br><strong><em>Art. 53.<br><\/em><\/strong>Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacit\u00e0 contributiva. Il sistema tributario \u00e8 informato a criteri di progressivit\u00e0.<br><strong><em>Art. 54.<br><\/em><\/strong>Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>PARTE II<br>ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA<br>TITOLO I<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong><br>IL PARLAMENTO<br>Sezione I<br>Le Camere.<br><\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 55.<br><\/em><\/strong>Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.<br><strong><em>Art. 56.<br><\/em><\/strong>La Camera dei deputati \u00e8 eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati \u00e8 di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di et\u00e0. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall\u2019ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei pi\u00f9 alti resti.<br><strong><em>Art. 57.<br><\/em><\/strong>Il Senato della Repubblica \u00e8 eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi \u00e8 di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione pu\u00f2 avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d\u2019Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall\u2019ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei pi\u00f9 alti resti.<br><strong><em>Art. 58.<br><\/em><\/strong>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di et\u00e0.<br>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.<br><strong><em>Art. 59.<br><\/em><\/strong>\u00c8 senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi \u00e8 stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica pu\u00f2 nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.<br><strong><em>Art. 60.<\/em><\/strong><br>La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non pu\u00f2 essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.<br><strong><em>Art. 61.<br><\/em><\/strong>Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finch\u00e9 non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.<br><strong><em>Art. 62.<br><\/em><\/strong>Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera pu\u00f2 essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, \u00e8 convocata di diritto anche l\u2019altra.<br><strong><em>Art. 63.<br><\/em><\/strong>Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l\u2019Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l\u2019Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.<br><strong><em>Art. 64.<br><\/em><\/strong>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non \u00e8 presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.<br><strong><em>Art. 65.<br><\/em><\/strong>La legge determina i casi di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 con l\u2019ufficio di deputato o di senatore. Nessuno pu\u00f2 appartenere contemporaneamente alle due Camere.<br><strong><em>Art. 66.<\/em><\/strong><br>Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0.<br><strong><em>Art. 67.<\/em><\/strong><br>Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.<br><strong><em>Art. 68.<\/em><\/strong><br>I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell\u2019esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento pu\u00f2 essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, n\u00e9 pu\u00f2 essere arrestato o altrimenti privato della libert\u00e0 personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell\u2019atto di commettere un delitto per il quale \u00e8 previsto l\u2019arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione \u00e8 richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.<br><strong><em>Art. 69.<\/em><\/strong><br>I membri del Parlamento ricevono un\u2019indennit\u00e0 stabilita dalla legge.<br>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sezione II<br>La formazione delle leggi.<br><\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 70.<\/em><\/strong><br>La funzione legislativa \u00e8 esercitata collettivamente dalle due Camere.<br><strong><em>Art. 71.<\/em><\/strong><br>L\u2019iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l\u2019iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.<br><strong><em>Art. 72.<br><\/em><\/strong>Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera \u00e8, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l\u2019approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali \u00e8 dichiarata l\u2019urgenza. Pu\u00f2 altres\u00ec stabilire in quali casi e forme l\u2019esame e l\u2019approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge \u00e8 rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicit\u00e0 dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera \u00e8 sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.<br><strong><em>Art. 73.<br><\/em><\/strong>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall\u2019approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l\u2019urgenza, la legge \u00e8 promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.<br><strong><em>Art. 74.<\/em><\/strong><br>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, pu\u00f2 con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.<br><strong><em>Art. 75.<br><\/em><\/strong>\u00c8 indetto referendum popolare per deliberare l\u2019abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non \u00e8 ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum \u00e8 approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se \u00e8 raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalit\u00e0 di attuazione del referendum.<br><strong><em>Art. 76.<br><\/em><\/strong>L\u2019esercizio della funzione legislativa non pu\u00f2 essere delegato al Governo se non con determinazione di princip\u00ee e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.<br><strong><em>Art. 77.<br><\/em><\/strong>Il Governo non pu\u00f2, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessit\u00e0 e d\u2019urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilit\u00e0, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall\u2019inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.<br><strong><em>Art. 78.<br><\/em><\/strong>Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.<br><strong><em>Art. 79.<br><\/em><\/strong>L\u2019amnistia e l\u2019indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l\u2019amnistia o l\u2019indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l\u2019amnistia e l\u2019indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.<br><strong><em>Art. 80.<br><\/em><\/strong>Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.<br><strong><em>Art. 81.<br><\/em><\/strong>Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L\u2019esercizio provvisorio del bilancio non pu\u00f2 essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.<br><strong><em>Art. 82.<br><\/em><\/strong>Ciascuna Camera pu\u00f2 disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TITOLO II<br>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 83.<br><\/em><\/strong>Il Presidente della Repubblica \u00e8 eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All\u2019elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d\u2019Aosta ha un solo delegato. L\u2019elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell\u2019assemblea. Dopo il terzo scrutinio \u00e8 sufficiente la maggioranza assoluta.<br><strong><em>Art. 84.<br><\/em><\/strong>Pu\u00f2 essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d\u2019et\u00e0 e goda dei diritti civili e politici. L\u2019ufficio di Presidente della Repubblica \u00e8 incompatibile con qualsiasi altra carica. L\u2019assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.<br><strong><em>Art. 85.<br><\/em><\/strong>Il Presidente della Repubblica \u00e8 eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.<br><strong><em>Art. 86.<br><\/em><\/strong>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.<br><strong><em>Art. 87.<br><\/em><\/strong>Il Presidente della Repubblica \u00e8 il capo dello Stato e rappresenta l\u2019unit\u00e0 nazionale. Pu\u00f2 inviare messaggi alle Camere.<br>Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.<br>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l\u2019autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Pu\u00f2 concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.<br><strong><em>Art. 88.<br><\/em><\/strong>Il Presidente della Repubblica pu\u00f2, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non pu\u00f2 esercitare tale facolt\u00e0 negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.<br><strong><em>Art. 89.<br><\/em><\/strong>Nessun atto del Presidente della Repubblica \u00e8 valido se non \u00e8 controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilit\u00e0. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.<br><strong><em>Art. 90.<br><\/em><\/strong>Il Presidente della Repubblica non \u00e8 responsabile degli atti compiuti nell\u2019esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi \u00e8 messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.<br><strong><em>Art. 91.<br><\/em><\/strong>Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedelt\u00e0 alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TITOLO III<br>IL GOVERNO<br>Sezione I<br>Il Consiglio dei ministri.<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 92.<br><\/em><\/strong>Il Governo della Repubblica \u00e8 composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.<br><strong><em>Art. 93.<br><\/em><\/strong>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.<br><strong><em>Art. 94.<br><\/em><\/strong>Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d\u2019entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non pu\u00f2 essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.<br><strong><em>Art. 95.<br><\/em><\/strong>Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne \u00e8 responsabile. Mantiene l\u2019unit\u00e0 di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l\u2019attivit\u00e0 dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all\u2019ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l\u2019organizzazione dei ministeri.<br><strong><em>Art. 96.<br><\/em><\/strong>Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell\u2019esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sezione II<br>La Pubblica Amministrazione.<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 97.<br><\/em><\/strong>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019amministrazione. Nell\u2019ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilit\u00e0 proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.<br><strong><em>Art. 98.<br><\/em><\/strong>I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianit\u00e0. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d\u2019iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all\u2019estero.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sezione III<br>Gli organi ausiliari.<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 99.<br><\/em><\/strong>Il Consiglio nazionale dell\u2019economia e del lavoro \u00e8 composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. \u00c8 organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l\u2019iniziativa legislativa e pu\u00f2 contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.<br><strong><em>Art. 100.<br><\/em><\/strong>Il Consiglio di Stato \u00e8 organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell\u2019amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimit\u00e0 sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l\u2019indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TITOLO IV<br>LA MAGISTRATURA<br>Sezione I<br>Ordinamento giurisdizionale.<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 101.<br><\/em><\/strong>La giustizia \u00e8 amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.<br><strong><em>Art. 102.<br><\/em><\/strong>La funzione giurisdizionale \u00e8 esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all\u2019amministrazione della giustizia.<br><strong><em>Art. 103.<\/em><\/strong><br>Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilit\u00e0 pubblica e nelle altre specificate dalla legge.<br>I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.<br><strong><em>Art. 104.<br><\/em><\/strong>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura \u00e8 presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di universit\u00e0 in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finch\u00e9 sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, n\u00e9 far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.<br><strong><em>Art. 105.<\/em><\/strong><br>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell\u2019ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.<br><strong><em>Art. 106.<\/em><\/strong><br>Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull\u2019ordinamento giudiziario pu\u00f2 ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all\u2019ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di universit\u00e0 in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d\u2019esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.<br><strong><em>Art. 107.<br><\/em><\/strong>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio n\u00e9 destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall\u2019ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facolt\u00e0 di promuovere l\u2019azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversit\u00e0 di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull\u2019ordinamento giudiziario.<br><strong><em>Art. 108.<\/em><\/strong><br>Le norme sull\u2019ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l\u2019indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all\u2019amministrazione della giustizia.<br><strong><em>Art. 109.<\/em><\/strong><br>L\u2019autorit\u00e0 giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.<br><strong><em>Art. 110.<br><\/em><\/strong>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l\u2019organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sezione II<br>Norme sulla giurisdizione.<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 111.<br><\/em><\/strong>La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parit\u00e0, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1 Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel pi\u00f9 breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell\u2019accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facolt\u00e0, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l\u2019interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell\u2019accusa e l\u2019acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale \u00e8 regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell\u2019imputato non pu\u00f2 essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si \u00e8 sempre volontariamente sottratto all\u2019interrogatorio da parte dell\u2019imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell\u2019imputato o per accertata impossibilit\u00e0 di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libert\u00e0 personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, \u00e8 sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si pu\u00f2 derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione \u00e8 ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.<br><strong><em>Art. 112.<br><\/em><\/strong>Il pubblico ministero ha l\u2019obbligo di esercitare l\u2019azione penale.<br><strong><em>Art. 113.<br><\/em><\/strong>Contro gli atti della pubblica amministrazione \u00e8 sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non pu\u00f2 essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TITOLO V<br>LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 114.<br><\/em><\/strong>La Repubblica \u00e8 costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citt\u00e0 metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princ\u00ecpi fissati dalla Costituzione. Roma \u00e8 la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.<br><strong><em>Art. 115.<br><\/em><\/strong>Abrogato dall\u2019articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3<br><strong><em>Art. 116.<br><\/em><\/strong>Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige\/S\u00fcdtirol e la Valle d\u2019Aosta\/Vall\u00e9e d\u2019Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige\/S\u00fcdtirol \u00e8 costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.<br>Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell\u2019articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all\u2019organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all\u2019articolo 119. La legge \u00e8 approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.<br><strong><em>Art. 117.<br><\/em><\/strong>La potest\u00e0 legislativa \u00e8 esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch\u00e9 dei vincoli derivanti dall\u2019ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:<br>a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l\u2019Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all\u2019Unione europea;<br>b) immigrazione;<br>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;<br>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;<br>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;<br>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;<br>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;<br>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;<br>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;<br>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;<br>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;<br>n) norme generali sull\u2019istruzione;<br>o) previdenza sociale;<br>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citt\u00e0 metropolitane;<br>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;<br>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell\u2019amministrazione statale, regionale e locale; opere dell\u2019ingegno;<br>s) tutela dell\u2019ambiente, dell\u2019ecosistema e dei beni culturali.<br>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l\u2019Unione europea delle Regioni; commercio con l\u2019estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l\u2019autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all\u2019innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u2019energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivit\u00e0 culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potest\u00e0 legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.<br>Spetta alle Regioni la potest\u00e0 legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all\u2019attuazione e all\u2019esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell\u2019Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalit\u00e0 di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potest\u00e0 regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potest\u00e0 regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citt\u00e0 metropolitane hanno potest\u00e0 regolamentare in ordine alla disciplina dell\u2019organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parit\u00e0 degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parit\u00e0 di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.<br>Nelle materie di sua competenza la Regione pu\u00f2 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.<br><strong><em>Art. 118.<\/em><\/strong><br>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l\u2019esercizio unitario, siano conferite a Province, Citt\u00e0 metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiariet\u00e0, differenziazione ed adeguatezza.<br>I Comuni, le Province e le Citt\u00e0 metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell\u2019articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Citt\u00e0 metropolitane, Province e Comuni favoriscono l\u2019autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivit\u00e0 di interesse generale, sulla base del principio di sussidiariet\u00e0.<br><strong><em>Art. 119.<\/em><\/strong><br>I Comuni, le Province, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacit\u00e0 fiscale per abitante.<br>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citt\u00e0 metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidariet\u00e0 sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l\u2019effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citt\u00e0 metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Citt\u00e0 metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all\u2019indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E\u2019 esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.<br><strong><em>Art. 120.<\/em><\/strong><br>La Regione non pu\u00f2 istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, n\u00e8 adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, n\u00e8 limitare l\u2019esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo pu\u00f2 sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citt\u00e0 metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l\u2019incolumit\u00e0 e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell\u2019unit\u00e0 giuridica o dell\u2019unit\u00e0 economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiariet\u00e0 e del principio di leale collaborazione.<br><strong><em>Art. 121.<br><\/em><\/strong>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potest\u00e0 legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Pu\u00f2 fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale \u00e8 l\u2019organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne \u00e8 responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.<br><strong><em>Art. 122.<\/em><\/strong><br>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch\u00e8 dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princ\u00ecpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno pu\u00f2 appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell\u2019esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, \u00e8 eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.<br><strong><em>Art. 123.<br><\/em><\/strong>Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l\u2019esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto \u00e8 approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non \u00e8 richiesta l\u2019apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica pu\u00f2 promuovere la questione di legittimit\u00e0 costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto \u00e8 sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non \u00e8 promulgato se non \u00e8 approvato dalla maggioranza dei voti validi.<br>In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.<br><strong><em>Art. 124.<br><\/em><\/strong>Abrogato dall\u2019articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.<br><strong><em>Art. 125.<\/em><\/strong><br>Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l\u2019ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.<br><strong><em>Art. 126.<\/em><\/strong><br>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altres\u00ec essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto \u00e8 adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale pu\u00f2 esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non pu\u00f2 essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L\u2019approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonch\u00e9 la rimozione, l\u2019impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.<br><strong><em>Art. 127.<br><\/em><\/strong>Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, pu\u00f2 promuovere la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.<br>La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un\u2019altra Regione leda la sua sfera di competenza, pu\u00f2 promuovere la questione di legittimit\u00e0 costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell\u2019atto avente valore di legge.<br><strong><em>Art. 128.<br><\/em><\/strong>Abrogato dall\u2019articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.<br><strong><em>Art. 129.<\/em><\/strong><br>Abrogato dall\u2019articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.<br><strong><em>Art. 130.<\/em><\/strong><br>Abrogato dall\u2019articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.<br><strong><em>Art. 131.<br><\/em><\/strong>Sono costituite le seguenti Regioni:<br>Piemonte;<br>Valle d\u2019Aosta;<br>Lombardia;<br>Trentino-Alto Adige;<br>Veneto;<br>Friuli-Venezia Giulia;<br>Liguria;<br>Emilia-Romagna;<br>Toscana;<br>Umbria;<br>Marche;<br>Lazio;<br>Abruzzi;<br>Molise;<br>Campania;<br>Puglia;<br>Basilicata;<br>Calabria;<br>Sicilia;<br>Sardegna.<br><strong><em>Art. 132.<\/em><\/strong><br>Si pu\u00f2 con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d\u2019abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si pu\u00f2, con l\u2019approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un\u2019altra.<br><strong><em>Art. 133.<\/em><\/strong><br>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell\u2019ambito d\u2019una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, pu\u00f2 con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. sulle controversie relative alla legittimit\u00e0 costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.<br><strong><em>Art. 135.<br><\/em><\/strong>La Corte costituzionale \u00e8 composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universit\u00e0 in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d\u2019esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall\u2019esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed \u00e8 rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall\u2019ufficio di giudice. L\u2019ufficio di giudice della Corte \u00e8 incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l\u2019esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d\u2019accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l\u2019eleggibilit\u00e0 a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalit\u00e0 stabilite per la nomina dei giudici ordinari.<br><em><strong>Art. 136.<br><\/strong><\/em>Quando la Corte dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte \u00e8 pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinch\u00e9, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.<br><strong><em>Art. 137.<\/em><\/strong><br>Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilit\u00e0 dei giudizi di legittimit\u00e0 costituzionale, e le garanzie d\u2019indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non \u00e8 ammessa alcuna impugnazione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sezione II<br>Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Art. 138.<\/em><\/strong><br>Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non \u00e8 promulgata, se non \u00e8 approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge \u00e8 stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.<br><strong><em>Art. 139.<\/em><\/strong><br>La forma repubblicana non pu\u00f2 essere oggetto di revisione costituzionale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<\/strong><br><strong><em>I<br><\/em><\/strong>Con l\u2019entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.<br><strong><em>II<br><\/em><\/strong>Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.<br><strong><em>III<br><\/em><\/strong>Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell\u2019Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:<br>sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;<br>hanno fatto parte del disciolto Senato;<br>hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all\u2019Assemblea Costituente;<br>sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;<br>hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.<br>Sono nominati altres\u00ec senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.<br>Al diritto di essere nominati senatori si pu\u00f2 rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L\u2019accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.<br><strong><em>IV<br><\/em><\/strong>Per la prima elezione del Senato il Molise \u00e8 considerato come Regione a s\u00e9 stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.<br><strong><em>V<\/em><\/strong><br>La disposizione dell\u2019art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.<br><strong><em>VI<\/em><\/strong><br>Entro cinque anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.<br>Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all\u2019articolo 111.<br><strong><em>VII<\/em><\/strong><br>Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull\u2019ordinamento giudiziario in conformit\u00e0 con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell\u2019ordinamento vigente.<br>Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell\u2019articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all\u2019entrata in vigore della Costituzione.<br><strong><em>VIII<\/em><\/strong><br>Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall\u2019entrata in vigore della Costituzione.<br>Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l\u2019esercizio.<br>Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessit\u00e0, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.<br><strong><em>IX<\/em><\/strong><br>La Repubblica, entro tre anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.<br><strong><em>X<\/em><\/strong><br>Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all\u2019art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformit\u00e0 con l\u2019art. 6.<br><strong><em>XI<\/em><\/strong><br>Fino a cinque anni dall\u2019entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell\u2019elenco di cui all\u2019art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell\u2019articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l\u2019obbligo di sentire le popolazioni interessate.<br><strong><em>XII<\/em><\/strong><br>\u00c8 vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.<br>In deroga all\u2019articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall\u2019entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilit\u00e0 per i capi responsabili del regime fascista.<br><strong><em>XIII<\/em><\/strong><br>I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.<br><strong><em>XIV<br><\/em><\/strong>I titoli nobiliari non sono riconosciuti.<br>I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.<br>L\u2019Ordine mauriziano \u00e8 conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.<br>La legge regola la soppressione della Consulta araldica.<br><strong><em>XV<\/em><\/strong><br>Con l\u2019entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull\u2019ordinamento provvisorio dello Stato.<br><strong><em>XVI<\/em><\/strong><br>Entro un anno dall\u2019entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.<br><strong><em>XVII<br><\/em><\/strong>L\u2019Assemblea Costituente sar\u00e0 convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.<br>Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l\u2019Assemblea Costituente pu\u00f2 essere convocata, quando vi sia necessit\u00e0 di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.<br>In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.<br>I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.<br>L\u2019Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, \u00e8 convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.<br><strong><em>XVIII<\/em><\/strong><br>La presente Costituzione \u00e8 promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell\u2019Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 1948.<br>Il testo della Costituzione \u00e8 depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l\u2019anno 1948, affinch\u00e9 ogni cittadino possa prenderne cognizione.<br>La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.<br>La Costituzione dovr\u00e0 essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Data a Roma, add\u00ec 27 dicembre 1947.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>ENRICO DE NICOLA<br><\/strong>Controfirmano:<br>Il Presidente dell\u2019Assemblea Costituente :<br><strong>UMBERTO TERRACINI<br><\/strong>Il Presidente del Consiglio dei Ministri:<br><strong>DE GASPERI ALCIDE<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><br>Visto: il Guardasigilli&nbsp;<strong>GIUSEPPE GRASSI<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1.L\u2019Italia \u00e8 una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 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