{"id":67,"date":"2020-02-23T21:41:35","date_gmt":"2020-02-23T21:41:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.vivereportopalo.it\/vivereportopalo\/?page_id=67"},"modified":"2020-02-23T21:42:12","modified_gmt":"2020-02-23T21:42:12","slug":"67-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.vivereportopalo.it\/vivereportopalo\/67-2\/","title":{"rendered":"Statuto del Comune di Portopalo di C.P."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-68 size-thumbnail\" src=\"http:\/\/www.vivereportopalo.it\/vivereportopalo\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Portopalo_di_Capo_Passero-Stemma-150x150.png\" alt=\"Comune di Portopalo di Capo Passero\" width=\"150\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/www.vivereportopalo.it\/vivereportopalo\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Portopalo_di_Capo_Passero-Stemma-150x150.png 150w, https:\/\/www.vivereportopalo.it\/vivereportopalo\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/Portopalo_di_Capo_Passero-Stemma-125x125.png 125w\" sizes=\"(max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em><strong>STATUTO DEL COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO<\/strong><\/em><\/p>\n<p><strong>Lo statuto del Comune di Portopalo di Capo Passero \u00e8 stato gi\u00e0 pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993 e nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 13 marzo 1999. Si pubblica, di seguito, il testo del nuovo statuto, approvato con delibera di consiglio comunale n. 33 del 23 ottobre 2003.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014<\/strong><\/p>\n<p><strong>Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Capo I: La comunit\u00e0, l\u2019autogoverno, lo statuto, i regolamenti<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Art.1: La comunit\u00e0<\/em><\/strong><br \/>\n1. L\u2019ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunit\u00e0 l\u2019effettiva partecipazione, libera e democratica, alla attivit\u00e0 politico-amministrativa del Comune.<br \/>\n2. La comunit\u00e0 esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l\u2019esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalit\u00e0.<br \/>\n3. Il Comune concorre con la propria azione politico amministrativa alla piena realizzazione dell\u2019art. 3 della costituzione della Repubblica.<\/p>\n<p><strong><em>Art.2: L\u2019autogoverno<\/em><\/strong><br \/>\n1. L\u2019autogoverno della comunit\u00e0 si realizza attraverso l\u2019autonomia statutaria e la potest\u00e0 regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.<\/p>\n<p><strong><em>Art.3: Lo statuto<\/em><\/strong><br \/>\n1. L\u2019autogoverno della comunit\u00e0 di cui al precedente art. 2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto, che costituisce l\u2019atto fondamentale, con cui il Comune, nell\u2019ambito di principi fissati dalla legge, esplica una propria espressione giuridica sulla struttura e sulla attivit\u00e0 dell\u2019ente.<br \/>\n2. In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente statuto costituisce l\u2019ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti.<br \/>\n3. Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della societ\u00e0 civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunit\u00e0.<br \/>\n4. Nell\u2019ambito dell\u2019esercizio dell\u2019azione di partecipazione popolare di cui al successivo art. 60, \u00e8 ammessa l\u2019iniziativa da parte di almeno un sesto dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l\u2019ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al predetto art. 60, nonch\u00e9 la disciplina che regola la procedura e la maggioranza prevista dalla legge per l\u2019approvazione e la pubblicit\u00e0 dello schema di statuto predisposto dalla giunta municipale.<br \/>\n5. Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo due anni dalla data di presentazione della precedente.<br \/>\n6. La proposta istituzionale o popolare relativa alla abrogazione totale dello statuto, poich\u00e9 incide sulla struttura e sul funzionamento dell\u2019ente, \u00e8 valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisce il precedente.<br \/>\n7. La proposta istituzionale o popolare di abrogazione parziale tendente ad eliminare alcune parti \u201cobbligatorie\u201d o \u201cvincolate\u201d per legge non pu\u00f2 essere fine a se stessa, ma dovr\u00e0 essere contestualmente integrata o sostituita da altre parti, sempre relative al contenuto \u201cobbligatorio\u201d o \u201cvincolato\u201d. Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere eliminate se, nel prosieguo del tempo, lo stesso non si presenti pi\u00f9 attuale e non rispondente alle esigenze della comunit\u00e0.<br \/>\n8. L\u2019abrogazione totale assume efficacia con l\u2019approvazione del nuovo testo dello statuto.<br \/>\n9. Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto, sono deliberate, in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli ove richiesta e con votazione finale complessiva secondo la maggioranza prevista dalla legge.<\/p>\n<p><strong><em>Art.4: I regolamenti<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il Comune emana regolamenti:<br \/>\na) nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142\/90 e dalla legge regionale n. 48\/91 e previsti dal presente statuto;<br \/>\nb) nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli enti locali;<br \/>\nc) in tutte le altre materie di competenza comunale.<br \/>\n2. I regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, entro un anno dall\u2019entrata in vigore dello statuto.<br \/>\n3. L\u2019iniziativa spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall\u2019art. 59.<br \/>\n4. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore e fino all\u2019adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo statuto.<br \/>\n5. I regolamenti entrano in vigore e diventano esecutivi nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.<br \/>\n6. I regolamenti comunali, in quanto collegati e dipendenti dallo statuto vanno modificati, abrogati o sostituiti ogni qualvolta viene modificata, abrogata o sostituita la normativa statutaria relativa.<\/p>\n<p><strong>Capo II: Ruolo, finalit\u00e0 e funzioni del Comune<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Art.5: Il ruolo del Comune<\/em><\/strong><\/p>\n<p>1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalit\u00e0 stabilite dallo statuto ed i principi generali sanciti dall\u2019ordinamento.<br \/>\n2. Coordina l\u2019attivit\u00e0 dei propri organi nelle forme pi\u00f9 idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunit\u00e0 ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinch\u00e9 provveda a soddisfarli.<br \/>\n3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignit\u00e0 ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equit\u00e0 e di solidariet\u00e0 per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nella comunit\u00e0.<br \/>\n4. Programma, attraverso propri piani di sviluppo e strumenti urbanistici, gli insediamenti produttivi e le infrastrutture.<br \/>\n5. Concorre con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale delle attivit\u00e0 ittiche, agricole, turistiche, artigianali, commerciali, industriali ed opera per stimolare l\u2019integrazione fra tutti i settori economici.<br \/>\n6. Valorizza le principali attivit\u00e0 economiche locali attraverso la promozione, tramite il coordinamento delle necessarie iniziative anche con gli altri Comuni e altri enti istituzionali, la conoscenza e la valorizzazione dei propri prodotti tipici e del proprio patrimonio paesaggistico.<br \/>\n7. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.<br \/>\n8. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l\u2019esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire pi\u00f9 elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione di ampliare ed agevolare la funzione delle utilit\u00e0 sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.<br \/>\n9. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli altri soggetti pubblici e privati compresi nell\u2019ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunit\u00e0.<br \/>\n10. Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettivit\u00e0 una migliore qualit\u00e0 della vita.<br \/>\n11. Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all\u2019amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai regolamenti.<br \/>\n12. Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunit\u00e0 locale ed assicura ai cittadini la facolt\u00e0 di agire per la tutela dei diritti; assicura il diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione.<br \/>\n13. Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell\u2019economia locale, per favorire l\u2019occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.<br \/>\n14. Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attivit\u00e0 commerciali e distributive.<\/p>\n<p><strong><em>Art.6: Funzioni del Comune<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il Comune rappresenta la propria comunit\u00e0, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.<br \/>\n2. Il Comune \u00e8 titolare di funzioni proprie. Esercita altres\u00ec secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.<br \/>\n3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato alla affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.<br \/>\n4. Salvaguarda nell\u2019ambito della propria comunit\u00e0, il principio della pari dignit\u00e0 sociale e garantisce il rispetto dei principi di eguaglianza e libert\u00e0, per il completo sviluppo della persona umana.<br \/>\n5. Assicura e sostiene la vita sociale dei gruppi ed associazioni locali.<br \/>\n6. Garantisce e riconosce le forme associative di natura sindacale organizzate su base democratica.<\/p>\n<p><strong><em>Art.7: Consulta per le politiche giovanili<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il Comune inteso come ente promotore dello sviluppo sociale e culturale dei propri cittadini, valorizza le potenzialit\u00e0 dei giovani. Nel perseguire tale obiettivo, crea per gli stessi l\u2019opportunit\u00e0 di avvicinarsi alla gestione della cosa pubblica, mediante l\u2019istituzione della \u201cconsulta per le politiche giovanili\u201d, con il compito di proporre ed affiancare l\u2019amministrazione comunale, nelle problematiche loro inerenti, al fine di renderli protagonisti attivi ed incisivi nella vita socio-culturale.<br \/>\n2. La consulta \u00e8 composta da n. 7 giovani residenti nel Comune di appartenenza di et\u00e0 compresa tra i 18 e i 30 anni, nominati con decreto sindacale. La presidenza della consulta spetta al sindaco o all\u2019assessore al ramo il quale coordina l\u2019attivit\u00e0 della stessa, e si impegna a portare le istanze agli organi competenti. La consulta \u00e8 convocata dal sindaco o da un suo delegato, oppure da almeno 4 componenti della consulta stessa mediante apposita richiesta. Le riunioni della consulta si terranno presso l\u2019aula consiliare del Comune mediante apposito avviso. La consulta resta in carica per la durata del mandato del sindaco che ha provveduto alla nomina.<\/p>\n<p><strong><em>Art.8: Consiglio comunale dei ragazzi<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l\u2019elezione del consiglio comunale dei ragazzi.<br \/>\n2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva, nelle seguenti materie:<br \/>\n&#8211; politiche ambientali;<br \/>\n&#8211; sport;<br \/>\n&#8211; tempo libero, giochi e rapporti con l\u2019associazionismo;<br \/>\n&#8211; problematiche scolastiche;<br \/>\n&#8211; problematiche varie correlate con l\u2019et\u00e0 dei ragazzi.<br \/>\n3. Le modalit\u00e0 di elezioni e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi, sono stabilite con apposito regolamento.<\/p>\n<p><strong><em>Art.9: Le funzioni locali comunali<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il Comune \u00e8 titolare di tutte le funzioni amministrative concernenti la comunit\u00e0 comunale ed il proprio territorio; tali funzioni vengono esercitate nei limiti e nel rispetto di eventuali competenze riservate ad altri soggetti dalla legge statale e regionale.<br \/>\n2. Spettano in particolare al Comune le seguenti funzioni amministrative nell\u2019ambito del territorio comunale e nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti:<br \/>\na) pianificazione territoriale della circoscrizione comunale;<br \/>\nb) edilizia pubblica e privata;<br \/>\nc) viabilit\u00e0, traffico e trasporto;<br \/>\nd) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell\u2019ambiente;<br \/>\ne) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche;<br \/>\nf) raccolta e distribuzione delle acque;<br \/>\ng) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale, ed in particolare fiere e mercati, turismo e industria alberghiera, agricoltura e foreste;<br \/>\nh) sanit\u00e0, nell\u2019ambito della distribuzione di funzioni di cui alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale;<br \/>\ni) servizi scolastici e di formazione professionale, nel rispetto delle competenze di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge regionale n. 1 del 2 gennaio 1979 e successive modifiche;<br \/>\nl) assistenza scolastica concernente le strutture, i servizi e le attivit\u00e0 anche di supporto, destinate a facilitare l\u2019assolvimento dell\u2019obbligo scolastico, mediante la prosecuzione degli studi;<br \/>\nm) servizi socio-assistenziali e di beneficenza secondo quando previsto e nel rispetto delle competenze di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle leggi regionali n. 87 del 6 maggio 1981, n. 14 del 25 marzo 1986, n. 22 del 9 maggio 1986 e successive modifiche;<br \/>\nn) polizia amministrativa limitatamente alle funzioni di competenza comunale;<br \/>\no) protezione civile ex art. 108 del decreto legislativo n. 112\/98;<br \/>\np) ogni altro servizio attinente la cura e gli interessi della comunit\u00e0 comunale ed il suo sviluppo economico sociale.<br \/>\n3. Competono al Comune i tributi, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti, salva ogni contraria disposizione di legge.<\/p>\n<p>Art. 10: Funzioni del Comune nel settore dell\u2019assistenza e della beneficenza<br \/>\n1. Nell\u2019esercizio delle funzioni di cui alla lett. m) del l\u2019art. 8, la giunta comunale predispone annualmente un programma di assistenza relativo a:<br \/>\na) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti e, in particolare, dell\u2019infanzia e degli anziani;<br \/>\nb) accoglimento, in idonei istituti, delle persone inabili al lavoro o anziane;<br \/>\n2. Per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di cui ai precedenti commi il consiglio comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando dal pagamento della retta le persone prive di disponibilit\u00e0 finanziarie.<br \/>\n3. Il sindaco e l\u2019assessore delegato al servizio si av vale, nell\u2019esercizio delle predette attivit\u00e0, dell\u2019opera degli assistenti sociali ed eventuali associazioni di volontariato.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 11: Funzioni del Comune nell\u2019assistenza scolastica<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all\u2019assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attivit\u00e0 destinate a facilitare, mediante organismi e provvidenze in denaro o mediante sussidi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, per gli studenti capaci e meritevoli ancorch\u00e9 privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.<br \/>\n2. L\u2019esercizio delle funzioni di cui al precedente comma viene svolto secondo le metodiche previste dalle leggi regionali.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 12: Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:<br \/>\na) fiere e mercati;<br \/>\nb) turismo ed industria alberghiera;<br \/>\nc) agricoltura e pesca;<br \/>\nd) commercio, artigianato ed industria;<br \/>\ne) ogni altra materia delegata dalle leggi statali e regionali.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 13: Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell\u2019ambiente dall\u2019inquinamento<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Il Comune esercita per mezzo della giunta funzioni amministrative concernenti l\u2019assegnazione d\u2019edilizia residenziale pubblica.<br \/>\n2. Il Comune svolge altres\u00ec le funzioni amministrative concernenti il controllo dell\u2019inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo in sede di circolazione, dell\u2019inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.<br \/>\n3. Nell\u2019esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 14: Le funzioni comunali di competenza statale e delegate<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il Comune svolge i servizi: elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva militare.<br \/>\n2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco in qualit\u00e0 di ufficiale di Governo.<br \/>\n3. Competono al Comune, che provvede allo svolgimento tramite i propri uffici, la funzione di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ove necessario.<br \/>\n4. Il Comune svolge altres\u00ec le altre funzioni amministrative per servizi di competenza statale eventualmente affidategli dalla legge, purch\u00e9 questa regoli anche i rapporti finanziari ed assicuri le risorse necessarie alla totale copertura delle spese.<br \/>\n5. Il Comune si impegna a svolgere le funzioni eventualmente delegate dalla Regione e ad assicurare in tal caso l\u2019utilizzazione dei propri uffici, purch\u00e9 questi assicurino le risorse finanziarie a totale copertura della spesa, nell\u2019ambito degli stanziamenti concordati all\u2019atto della delega.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 15: Albo pretorio<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Il Comune ha un albo pretorio presso la sede comunale ove verranno pubblicati gli atti, deliberazioni, ordinanze, avvisi e manifesti che devono essere portati a conoscenza della popolazione.<br \/>\n2. Il segretario comunale, o impiegato da lui delegato, \u00e8 responsabile delle pubblicazioni all\u2019albo pretorio.<br \/>\n3. Sono fatte salve pi\u00f9 ampie forme di pubblicit\u00e0 stabilite dalla legge o che comunque si ritengano opportune in riferimento al caso concreto.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 16: Stemma e gonfalone<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone riconosciuti con decreto del presidente della Repubblica n. 1830 del 25 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti al registro n. 4, foglio 356 del 2 maggio 1988. L\u2019uso del gonfalone \u00e8 regolato dal D.P.C.M. 3 giugno 1986.<\/p>\n<p><strong>Titolo II: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Capo I: Organi istituzionali<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Art. 17: Organi<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Sono organi del Comune il consiglio, la giunta, il sindaco.<br \/>\n2. Il funzionamento di tali organi \u00e8 regolato, per quanto non previsto dal presente statuto, da apposito regolamento degli organi istituzionali.<\/p>\n<p><strong>Capo II: Consiglio comunale<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Art. 18: Elezione e composizione<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Le norme relative alla composizione, all\u2019elezione, alle cause di ineleggibilit\u00e0 ed incompatibilit\u00e0 e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 19: Durata in carica<br \/>\n<\/em><\/strong>1. La durata in carica del consiglio \u00e8 stabilita dalla legge.<br \/>\n2. Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 20: Consiglieri comunali<br \/>\n<\/em><\/strong>1. I consiglieri comunali rappresentano l\u2019intero Comune senza vincolo di mandato.<br \/>\n2. I consiglieri entrano in carica all\u2019atto della proclamazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.<br \/>\n3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e dichiarare la ineleggibilit\u00e0 o la incompatibilit\u00e0 di essi, quando sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L\u2019iscrizione all\u2019ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non \u00e8 detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l\u2019avvio al procedimento per la decadenza degli incompatibili.<br \/>\n4. La posizione giuridica dei consiglieri \u00e8 regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio.<br \/>\n5. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell\u2019elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parit\u00e0 di voti le funzioni sono esercitate dal pi\u00f9 anziano di et\u00e0.<br \/>\n6. I consiglieri che non intervengono alle sedute del consiglio, per quattro volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale.<br \/>\n7. A tal riguardo, su iniziativa di un consigliere o su istanza di un elettore il presidente a seguito dell\u2019avvenuto accertamento dell\u2019assenza maturata da parte del consigliere interessato, deve provvedere, con comunicazione scritta, ai sensi dell\u2019art. 7 della Legge n. 241\/90, a comunicargli l\u2019avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facolt\u00e0 di far valere le cause giustificative delle assenze, nonch\u00e9 a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non pu\u00f2 essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di notificazione.<br \/>\nScaduto questo ultimo termine, il consiglio comunale esamina e infine delibera tenuto adeguatamente conto delle giustificative presentate da parte del consigliere interessato nella stessa seduta in cui viene deliberata la decadenza, si procede alla surroga del consigliere decaduto.<br \/>\n8. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonch\u00e9 dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all\u2019espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.<br \/>\n9. L\u2019esercizio del diritto di cui al precedente comma \u00e8 disciplinato con apposito regolamento.<br \/>\n10. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni gestione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.<br \/>\n11. Le indennit\u00e0 spettanti ai consiglieri per l\u2019esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 21: Funzioni e competenze<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Il consiglio comunale \u00e8 l\u2019organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune, controlla l\u2019attivit\u00e0 svolta ed i risultati conseguiti.<br \/>\n2. Il consiglio comunale con norme regolamentari, fissa le modalit\u00e0 per favorire allo stesso, servizi, attrezzature e risorse finanziarie.<br \/>\n3. Adotta i provvedimenti nelle materie di cui all\u2019art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dall\u2019art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive integrazioni e modifiche con competenza esclusiva ed inderogabile. Pu\u00f2 istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente l\u2019amministrazione comunale, con le procedure e le competenze di cui al successivo art. 21. E\u2019 esclusa la delega di funzioni consiliari ad altri organi comunali.<br \/>\n4. Spetta comunque al consiglio:<br \/>\na) procedere all\u2019elezione di un presidente e di un vice presidente;<br \/>\nb) procedere alle nomine previste in capo al consiglio in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;<br \/>\nc) nominare il revisore dei conti;<br \/>\nd) nominare il difensore civico;<br \/>\ne) dichiarare la decadenza dalla carica dei consiglieri nei cui confronti sia stata accertata la mancata partecipazione alle sedute del consiglio comunale per quattro volte consecutive, senza giustificato motivo;<br \/>\nf) dichiarare la decadenza del sindaco nei cui confronti sia stata votata una mozione di sfiducia da parte di almeno i 2\/3 dei consiglieri in carica, conformemente a quanto previsto all\u2019art. 10 della legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997.<br \/>\n5. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti non possono, essere adottate in via surrogatoria da altri organi comunali.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 22: Convocazione<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Il consiglio comunale \u00e8 convocato dal suo presidente, di propria iniziativa, su richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, i quali possono proporre argomenti da inserire all\u2019ordine del giorno.<br \/>\n2. La prima convocazione \u00e8 disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal presidente uscente con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l\u2019adunanza. Qualora i1 presidente uscente non provveda, la convocazione \u00e8 disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale, in ogni caso spetta la presidenza provvisoria dell\u2019assemblea, fino all\u2019elezione del presidente.<br \/>\n3. La convocazione \u00e8 effettuata mediante avviso scritto contenente l\u2019indicazione del tipo di convocazione, del giorno, dell\u2019ora della seduta, nonch\u00e9 l\u2019elenco degli affari da trattare, da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l\u2019adunanza, a mezzo di messo comunale alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune.<br \/>\n4. Nei termini di notificazione non si comprendono il giorno della notifica ed il giorno della seduta; detti termini devono intendersi interamente utili.<br \/>\n5. Nei casi d\u2019urgenza \u00e8 consentito che l\u2019avviso di convocazione, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della seduta; in tal caso, quando la maggioranza dei consiglieri lo richieda, ogni proposta di deliberazione dovr\u00e0 essere differita al giorno seguente. Altrettanto \u00e8 stabilito per gli elenchi, l\u2019oggetto da trattarsi in aggiunta ad altri gi\u00e0 iscritti all\u2019ordine del giorno di una determinata seduta.<br \/>\n6. L\u2019elenco degli oggetti da trattarsi, sotto la responsabilit\u00e0 del segretario comunale, deve essere pubblicato nell\u2019albo pretorio nei termini di cui al punto 3 del presente articolo.<br \/>\n7. I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno tre giorni prima, o 24 ore prima nei casi d\u2019urgenza, della seduta.<br \/>\n8. Il consiglio comunale non pu\u00f2 validamente deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri in carica salvo i casi in cui la legge o il regolamento di cui all\u2019art. l6 non prevedono un quorum superiore. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un\u2019ora della seduta. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta \u00e8 rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.<br \/>\n9. Nella seduta di prosecuzione, \u00e8 sufficiente per la validit\u00e0 delle deliberazioni l\u2019intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unit\u00e0.<br \/>\n10. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti e disciplinati dall\u2019apposito regolamento di cui all\u2019art. 16.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 23: Attivit\u00e0 ispettiva del consiglio comunale<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, pu\u00f2 istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente l\u2019amministrazione comunale.<br \/>\n2. Alle suddette commissioni \u00e8 attribuito il potere di indagine e di accesso a tutti i documenti e gli atti amministrativi che la commissione stessa ritiene utili ai fini della indagine medesima.<br \/>\n3. La commissione \u00e8 composta da tre consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno in modo da assicurare la presenza della minoranza consiliare.<br \/>\n4. Il componente consiliare di minoranza assume la funzione di residente.<br \/>\n5. Sulle conclusioni dell\u2019indagine eseguita la commissione riferisce direttamente al consiglio comunale.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 24: Presidenza<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Il consiglio comunale \u00e8 presieduto dal presidente eletto con la procedura di cui all\u2019art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, subito dopo espletate le operazioni di giuramento, convalida surroga. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza del consiglio spetta al vice presidente e in sua mancanza al consigliere presente che ha riportato un maggior numero di preferenze individuali.<br \/>\n2. Il presidente della seduta ha poteri discrezionali ai fini del mantenimento dell\u2019ordine pubblico della seduta, dell\u2019osservanza delle leggi e dei regolamenti e della regolarit\u00e0 nello svolgimento della discussione degli argomenti posti all\u2019ordine del giorno.<br \/>\n3. Ha poteri di espulsione dall\u2019aula nei confronti di chiunque turbi l\u2019ordine pubblico, ricorrendo, ove occorre, all\u2019assistenza della forza pubblica.<br \/>\n4. Assicura un\u2019adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle proposte sottoposte al consiglio.<br \/>\n5. Per l\u2019espletamento delle proprie funzioni, il presidente del consiglio comunale si avvale degli uffici e del personale della segreteria comunale.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 25: Deliberazioni<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in seduta dichiarata valida ai sensi del 5\u00b0 comma del precedente art. 20, salvi i casi in cui sia richiesta la maggioranza qualificata dalla legge.<br \/>\n2. Le schede bianche, nulle e non leggibili si comprendono nel calcolo dei votanti; non si comprendono gli astenuti.<br \/>\n3. Le votazioni sono palesi, salvo i casi concernenti persone e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all\u2019art. 16.<br \/>\n4. Ove si proceda alla nomina o designazione dei rappresentanti del consiglio comunale dei gruppi di minoranza, saranno proclamati eletti i designati dalla minoranza che avranno riportato il maggior numero di voti.<br \/>\n5. Le deliberazioni del consiglio sono pubblicate ai sensi dell\u2019art. 11 della legge regionale n. 44\/91 e successive modifiche e divengono esecutive ai sensi di quanto previsto dall\u2019art. l2 e seguenti della medesima legge.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 26: Regolamento di funzionamento<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il funzionamento del consiglio comunale sar\u00e0 disciplinato dal regolamento di cui all\u2019art. l6.<br \/>\n2. Al regolamento sono demandate:<br \/>\n&#8211; la disciplina del funzionamento del consiglio;<br \/>\n&#8211; casi in cui le deliberazioni consiliari debbano essere adottate con un determinato quorum di presenze;<br \/>\n&#8211; la regolamentazione della pubblicit\u00e0 delle sedute del consiglio;<br \/>\n&#8211; la regolamentazione dei casi in cui \u00e8 prevista la votazione segreta;<br \/>\n&#8211; le modalit\u00e0 di approvazione dei processi verbali di seduta;<br \/>\n&#8211; le modalit\u00e0 secondo cui i processi verbali possono darsi per letti;<br \/>\n&#8211; le modalit\u00e0 di espletamento del mandato di consigliere comunale all\u2019interno della struttura comunale;<br \/>\n&#8211; le modalit\u00e0 di svolgimento delle sedute della giunta comunale (sessioni fisse, ordinarie, straordinarie ecc.);<br \/>\n&#8211; il contenuto dei programmi e degli atti fondamentali di competenza del consiglio, ai sensi dell\u2019art. 32 della legge n. 142\/90 come recepita dalla legge regionale n. 48\/91;<br \/>\n&#8211; la disciplina dell\u2019uso del gonfalone comunale.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 27: Scioglimento e decadenza del consiglio comunale<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell\u2019Assessore regionale per gli enti locali e, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, parere che se non reso entro sessanta giorni dalla richiesta, se ne prescinde, per le seguenti cause:<br \/>\na) quando violi obblighi imposti dalla legge, ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarit\u00e0 del funzionamento;<br \/>\nb) per mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di trenta giorni della convocazione della seduta fissata dal commissario, nominato dall\u2019Assessore regionale agli enti locali, per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio;<br \/>\nc) in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.<br \/>\n2. Il consiglio inadempiente per come sopra rimane sospeso in attesa della definizione della procedura di applicazione della sanzione di scioglimento.<br \/>\n3. Il consiglio comunale decade:<br \/>\na) nel caso di fusione di due o pi\u00f9 Comuni;<br \/>\nb) nel caso di separazione o aggregazione di una o pi\u00f9 borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune;<br \/>\nc) nel caso di cessazione dalla carica del sindaco per i motivi di cui al 1\u00b0 comma, art. 11 della legge regionale n. 35\/97. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell\u2019Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all\u2019art. 11, comma 4\u00b0, della legge regionale n. 35\/97, di un commissario il quale rester\u00e0 in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale. Nell\u2019ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell\u2019avvenuto deposito della manifestazione di volont\u00e0 alla sezione provinciale del comitato di controllo e all\u2019Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario comunale. Le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli art. 55 e 145 dell\u2019ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.<br \/>\n4. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 28: La giunta municipale \u2013 Ruolo<br \/>\n<\/em><\/strong>1. La giunta \u00e8 l\u2019organo di governo del Comune.<br \/>\n2. Impronta la propria attivit\u00e0 ai principi di collegialit\u00e0, trasparenza ed efficienza.<br \/>\n3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalit\u00e0 dell\u2019ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.<br \/>\n4. Esercita attivit\u00e0 di promozione e di iniziativa nei confronti del consiglio comunale e di amministrazione coerentemente all\u2019indirizzo amministrativo determinato dallo stesso consiglio.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 29: Nomina e composizione della giunta<br \/>\n<\/em><\/strong>1. La giunta \u00e8 composta dal sindaco che la presiede e da cinque assessori.<br \/>\n2. Essa \u00e8 nominata dal sindaco entro giorni 10 dalla sua elezione, secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019art. 8 della legge regionale n. 35\/97.<br \/>\n3. La giunta dura in carica cinque anni e la sua composizione \u00e8 comunicata al consiglio comunale che pu\u00f2 esprimere formalmente le proprie valutazioni, entro giorni 10 dalla nomina.<br \/>\n4. La giunta decade nel caso di cessazione della carica del sindaco per i motivi di cui al 1\u00b0 comma, art. 11, legge regionale n. 35\/97. Si applica quanto previsto dall\u2019art. 11 della legge regionale n. 35\/97 per quanto compatibile.<br \/>\n5. La carica di componente della giunta \u00e8 incompatibile con quella di consigliere comunale, per cui il consigliere comunale, che \u00e8 nominato assessore, ha facolt\u00e0 di dichiarare, entro giorni 10 dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore.<br \/>\n6. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilit\u00e0 previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore entro 10 giorni dalla nomina.<br \/>\n7. Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti anche se in rappresentanza del Comune, n\u00e9 essere nominati o eletti come componenti di organi consultivi del Comune.<br \/>\n8. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 2\u00b0 grado del sindaco.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 30: Funzionamento della giunta municipale ed attribuzioni<br \/>\n<\/em><\/strong>1. La giunta \u00e8 convocata e presieduta dal sindaco (o in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco), che stabilisce l\u2019ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.<br \/>\n2. Le modalit\u00e0 di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla stessa giunta.<br \/>\n3. L\u2019attivit\u00e0 della giunta \u00e8 collegiale. Il sindaco pu\u00f2 delegare alcuni rami dell\u2019amministrazione comunale agli assessori, in relazione all\u2019idoneit\u00e0 degli stessi ad attuare gli indirizzi politico-programmatici, di cui il sindaco \u00e8 il pi\u00f9 alto e coerente momento di finalizzazione, nel rispetto delle competenze della sfera burocratico-amministrativa.<br \/>\n4. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.<br \/>\n5. In caso di assenza del sindaco e del vice sindaco, ne fa le veci l\u2019assessore pi\u00f9 anziano per et\u00e0.<br \/>\n6. Gli assessori sono sospesi dalle proprie funzioni per espressa disposizione di legge.<br \/>\n7. I singoli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. La decadenza \u00e8 comunicata al consiglio dal sindaco.<br \/>\n8. La giunta delibera con l\u2019intervento della met\u00e0 pi\u00f9 uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.<br \/>\n9. Le deliberazioni della giunta municipale sono sottoscritte dal presidente della seduta, dall\u2019assessore anziano per et\u00e0 e dal segretario comunale.<br \/>\n10. Oltre alle competenze attribuitole dalla legge, la giunta compie i seguenti atti:<br \/>\n&#8211; nell\u2019attivit\u00e0 propositiva e di impulso:<br \/>\na) predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;<br \/>\nb) formula proposte al consiglio, affinch\u00e9 possa esprimere valutazioni e direttive sui servizi;<br \/>\nc) prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle opere pubbliche, la relazione illustrativa, il conto consuntivo.<br \/>\nNell\u2019attivit\u00e0 di amministrazione:<br \/>\nd) approva il piano esecutivo di gestione su proposta del direttore generale;<br \/>\ne) approva il regolamento sull\u2019ordinamento degli uffici e servizi;<br \/>\nf) dispone l\u2019accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;<br \/>\ng) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni che non impegnano pi\u00f9 bilanci;<br \/>\nh) adotta le deliberazioni di variazioni di cassa e di prelevamento dal fondo di riserva;<br \/>\ni) recepisce i contratti di lavoro e gli accordi sindacali.<br \/>\n11. Svolge attivit\u00e0 di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.<br \/>\n12. Delibera contributi, patrocini ad enti ed associazioni.<br \/>\n13. Approva il programma triennale del fabbisogno di personale ed i piani annuali delle assunzioni, nei limiti delle risorse finanziarie di bilancio.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 31: Adunanza e deliberazioni degli organi collegiali<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Per la validit\u00e0 delle adunanze e per l\u2019adozione delle relative deliberazioni degli organi collegiali si rinvia rispettivamente a quanto gi\u00e0 riportato all\u2019art. 21 per il consiglio comunale e all\u2019art. 29 per la giunta municipale.<br \/>\n2. Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla giunta ed al consiglio, devono essere richiesti i pareri di cui all\u2019art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche.<br \/>\n3. I pareri sono obbligatori e come tali vanno inseriti nella deliberazione, ma non vincolanti per l\u2019organo collegiale, il quale con atto motivato pu\u00f2 anche disattenderli.<br \/>\n4. Il parere del responsabile del servizio \u00e8 reso dal funzionario apicale del servizio. Nel caso di assenza o impedimento \u00e8 reso da altra unit\u00e0 appartenente al servizio secondo l\u2019anzianit\u00e0 nella stessa qualifica del capo servizio o in qualifica inferiore fino alla sesta.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 32: Sindaco \u2013 Attribuzioni<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il sindaco \u00e8 eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e presta giuramento ai sensi della legge regionale n. 23\/98.<br \/>\n2. La durata in carica \u00e8 fissata in cinque anni.<br \/>\n3. I casi di incompatibilit\u00e0, di ineleggibilit\u00e0, lo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.<br \/>\n4. Il sindaco rappresenta l\u2019ente, anche in giudizio, convoca e presiede la giunta.<br \/>\n5. Il sindaco adotta le determinazioni di cui all\u2019art. 8 della legge regionale n. 39\/97, salvo successive modifiche.<br \/>\n6. Il sindaco nomina con proprio provvedimento fra gli apicali dell\u2019ente i responsabili dei servizi competenti nella programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere amministrativo, tecnico, finanziario e gestionale. I responsabili dei servizi, cos\u00ec come sopra individuato, possono nell\u2019ambito dell\u2019unit\u00e0 organizzativa di pertinenza, con proprio provvedimento, incaricare a sua volta singoli responsabili nell\u2019ambito del personale della 6\u00aa qualifica funzionale. In assenza di personale in possesso di qualifica dirigenziale il sindaco proceder\u00e0 altres\u00ec con proprio provvedimento per l\u2019espletamento delle funzioni di cui al successivo art. 39 alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi. E\u2019 comunque fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale all\u2019art. 41 della legge regionale n. 26\/93.<br \/>\n7. Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo dell\u2019attivit\u00e0 degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.<br \/>\n8. Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altres\u00ec, all\u2019espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.<br \/>\n9. Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende od istituzioni operanti nell\u2019ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.<br \/>\n10. Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge nonch\u00e9 delle qualit\u00e0 professionali, dell\u2019esperienza nell\u2019attuale settore di occupazione, dell\u2019esperienza maturata in precedenti cariche pubbliche o impieghi privati.<br \/>\n11. E\u2019 tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.<br \/>\n12. Il sindaco \u00e8 inoltre competente, nell\u2019ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l\u2019esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.<br \/>\n13. Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sulla attivit\u00e0 svolta nonch\u00e9 su fatti particolarmente rilevanti.<br \/>\n14. Su detta relazione il consiglio comunale, entro 10 giorni dalla presentazione, esprime, in seduta pubblica, le proprie valutazioni.<br \/>\n15. Oltre alle competenze inerenti alla veste di capo dell\u2019amministrazione, il sindaco, quale ufficiale del Governo della Repubblica italiana, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge nei servizi di competenza statale. In qualit\u00e0 di ufficiale di Governo, il sindaco, in caso di assenza o impedimento, pu\u00f2 delegare il vice sindaco o un assessore per sostituirlo nell\u2019esercizio delle funzioni relative.<br \/>\n16. Il sindaco, per l\u2019espletamento di attivit\u00e0 connesse con le materie di sua competenza, pu\u00f2 conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, fino a due esperti estranei all\u2019amministrazione e dotati di documentata professionalit\u00e0. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.<br \/>\n17. Sull\u2019attivit\u00e0 dell\u2019esperto da lui nominato trasmette annualmente relazione dettagliata al consiglio comunale.<br \/>\n18. Il sindaco nomina, con proprio atto, tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta pi\u00f9 anziano di et\u00e0.<br \/>\n19. Il sindaco pu\u00f2 delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.<br \/>\n20. Pu\u00f2 revocare in ogni tempo uno o pi\u00f9 componenti della giunta. In tal caso, entro giorni 7 fornisce al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento di revoca, provvedimento sul quale il consiglio comunale pu\u00f2 esprimere valutazioni ai fini di quanto previsto dall\u2019art. 18 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.<br \/>\n21. Gli atti di nomina, di delega e di revoca di cui ai punti precedenti sono immediatamente esecutivi, vanno comunicati al consiglio comunale, all\u2019Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.<br \/>\n22. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell\u2019intera giunta.<br \/>\n23. Il distintivo del sindaco \u00e8 la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra con il colore verde all\u2019interno.<br \/>\n24. Gli atti del sindaco prendono la denominazione di \u201cdecreti\u201d. Sono numerati progressivamente e pubblicati all\u2019albo pretorio per giorni 15 consecutivi. Sugli stessi deve essere apposto il visto di regolarit\u00e0 contabile attestante la copertura finanziaria di cui all\u2019art. 55 della legge n. 142\/90, recepita dall\u2019art. 2 della legge regionale n. 23\/98.<br \/>\n25. Il sindaco pu\u00f2 affidare ai consiglieri comunali incarichi per l\u2019esercizio di funzioni amministrative, inerenti a specifiche attivit\u00e0 o servizi di sua competenza, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 33: Ordinanze del sindaco<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Il sindaco, quale capo dell\u2019amministrazione comunale, emana ordinanze per disporre l\u2019osservanza di norme e di regolamento.<br \/>\n2. Quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanit\u00e0 e di igiene, edilizia e polizia locale e di sicurezza ed in occasione di calamit\u00e0 naturali al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l\u2019incolumit\u00e0 dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge. Gli atti di cui al precedente comma devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell\u2019ordinamento giuridico.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 34: Obbligo di astensione<br \/>\n<\/em><\/strong>1. L\u2019obbligo di astensione comporta il divieto di partecipazione e quindi di astensione dalla discussione e votazione della deliberazione. Tale divieto non si estende al semplice interesse morale.<br \/>\n2. Salve le cause di ineleggibilit\u00e0 previste per legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi nonch\u00e9 in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.<br \/>\n3. Il divieto di cui sopra comporta anche l\u2019obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.<br \/>\n4. Detti divieti si applicano, oltre che a tutti i componenti degli organi collegiali, anche al segretario comunale, e altro funzionario, che assistono ai lavori dell\u2019organo.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 35: Pubblicit\u00e0 delle spese elettorali<br \/>\n<\/em><\/strong>1. In applicazione della normativa di cui all\u2019art. 53, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ciascun candidato alla carica di sindaco e ciascun candidato della lista a consigliere comunale \u00e8 tenuto a presentare alla segreteria comunale, entro la stessa data di presentazione delle candidature e delle liste, una dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale, i redditi del coniuge non legalmente separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano, con l\u2019apposizione della formula \u201csul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero\u201d.<br \/>\n2. Entro quarantacinque giorni dalla proclamazione i candidati eletti sono tenuti a depositare presso la segreteria comunale il rendiconto delle spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l\u2019attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte con l\u2019apposizione della formula \u201csul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero\u201d.<br \/>\n3. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all\u2019albo pretorio del Comune per il periodo di giorni 30.<\/p>\n<p><strong>Capo III: Organi burocratici e organizzazione degli uffici e del personale<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Art. 36: Il segretario comunale<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovraintende alla direzione ed allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, coordinandone l\u2019attivit\u00e0 per realizzare l\u2019unitariet\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa e per il perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.<br \/>\n2. Per la realizzazione degli obiettivi dell\u2019ente, esercita l\u2019attivit\u00e0 di sua competenza con potest\u00e0 di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi, gestionali e con responsabilit\u00e0 di risultato.<br \/>\n3. Il rapporto di lavoro del segretario comunale \u00e8 disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 37: Attribuzioni del segretario<\/em><\/strong><br \/>\n1. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere, consultive, di sovrintendenza e coordinamento, di legalit\u00e0 e di garanzia secondo le norme previste dalla legge e dal presente statuto.<br \/>\n2. Cura l\u2019attuazione dei provvedimenti, provvede a sottoporre le deliberazioni ai fini della loro approvazione al consiglio ed alla giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attribuzioni previste dalla legge.<br \/>\n3. Pu\u00f2 richiedere il perfezionamento delle proposte e l\u2019approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.<br \/>\n4. Provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio, senza diritto di voto.<br \/>\n5. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.<br \/>\n6. Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti e la conferenza di programma.<br \/>\n7. Cura la pubblicazione all\u2019albo pretorio e la trasmissione degli atti deliberativi all\u2019organo di controllo.<br \/>\n8. Riceve l\u2019atto di dimissione del sindaco, le nomine degli assessori e gli atti sindacali di revoca.<br \/>\n9. Presiede l\u2019ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.<br \/>\n10. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:<br \/>\na) predisposizione di programmi di attuazione, pianificazione strategica, piani gestionali, programmazione e controllo, relazioni, progettazioni di carattere strutturale ed organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;<br \/>\nb) organizzazione del personale per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi;<br \/>\nc) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;<br \/>\nd) verifica della efficacia e della efficienza dell\u2019attivit\u00e0 degli uffici e del personale;<br \/>\ne) curare l\u2019attuazione del sistema di gestione e dei sistemi di controllo;<br \/>\nf) roga nello esclusivo interesse del Comune i contratti e gli atti, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nei quali l\u2019ente \u00e8 parte, ha interesse o \u00e8 destinatario, stipulati dal sindaco o dal competente dirigente;<br \/>\ng) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale dirigente, con l\u2019osservanza delle norme vigenti e del regolamento;<br \/>\nh) adotta provvedimenti di mobilit\u00e0 interna con l\u2019osservanza delle modalit\u00e0 previste negli accordi in materia;<br \/>\ni) esercita potere sostitutivo nei confronti dei dipendenti, nei casi di accertata inefficienza, in conformit\u00e0 alle disposizioni regolamentari. In materia di procedimenti disciplinari esercita le competenze previste nel relativo regolamento comunale;<br \/>\nl) esercita ogni altra funzione attribuitagli, oltre che dal presente statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco, ivi compresa quella di direttore generale.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 38: Principi strutturali ed organizzativi degli uffici<\/em><\/strong><br \/>\n1. L\u2019amministrazione del Comune si attua mediante un\u2019attivit\u00e0 articolata per programmi e per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:<br \/>\na) organizzazione del lavoro non pi\u00f9 per singoli atti, bens\u00ec per progetti-obiettivo e per programmi;<br \/>\nb) analisi e individuazione delle produttivit\u00e0 e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell\u2019attivit\u00e0 svolta da ciascun elemento dell\u2019apparato;<br \/>\nc) individuazione di responsabilit\u00e0 strettamente collegata all\u2019ambito di autonomia decisionale dei soggetti;<br \/>\nd) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilit\u00e0 delle strutture del personale.<br \/>\n2. Il regolamento individua forme e modalit\u00e0 di organizzazione e di gestione della struttura interna.<br \/>\n3. L\u2019organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell\u2019ente secondo le norme del regolamento, \u00e8 articolata in aree, servizi, uffici collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.<br \/>\n4. Spetta ai funzionari direttivi responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa \u00e8 attribuita ai funzionari direttivi responsabili.<br \/>\n5. I funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell\u2019ente, della correttezza amministrativa e dell\u2019efficienza della gestione.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 39: Personale<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l\u2019ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti nel rispetto della normativa in materia, ivi compreso il decreto legislativo n. 165\/01 ed i contratti collettivi nazionali di lavoro.<br \/>\n2. La disciplina del personale \u00e8 riservata agli atti normativi dell\u2019ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.<br \/>\n3. Il regolamento sull\u2019ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:<br \/>\nA) struttura organizzativa e funzionale dell\u2019ente;<br \/>\nB) attivit\u00e0 gestionale;<br \/>\nC) gestione delle risorse umane;<br \/>\nD) accesso agli impieghi;<br \/>\nE) mobilit\u00e0;<br \/>\nF) collaborazioni esterne.<br \/>\n4. Per tali collaborazioni esterne possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. A tal fine le norme regolamentari devono stabilire:<br \/>\nA) la durata del rapporto;<br \/>\nB) i criteri per la determinazione del trattamento economico;<br \/>\nC) la natura privatistica del rapporto.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 40: Decentramento burocratico<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il sindaco, entro giorni 30 dal suo insediamento, nomina con proprio provvedimento i responsabili dei servizi competenti nella programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione di carattere amministrativo, tecnico, finanziario e contabile, scegliendo di norma gli apicali di ciascun servizio.<br \/>\n2. Tali funzionari direttivi, che per comodit\u00e0 vengono chiamati dirigenti, organizzano, coordinano e dirigono gli uffici e rispondono dell\u2019andamento dei servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento.<br \/>\n3. Esercitano con la connessa potest\u00e0 di decisione i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo della struttura della quale sono responsabili assicurando l\u2019imparzialit\u00e0, la legalit\u00e0 e la rispondenza all\u2019interesse pubblico dell\u2019attivit\u00e0 degli uffici e servizi da loro dipendenti.<br \/>\n4. I dirigenti sono direttamente responsabili della gestione amministrativa relativa ai compiti e alle funzioni degli uffici da loro dipendenti, dell\u2019attuazione dei programmi fissati e del conseguimento degli obiettivi assegnati dall\u2019amministrazione, del rendimento e della disciplina del personale loro assegnato alle loro dipendenze, nonch\u00e9 della buona conservazione del materiale in dotazione.<br \/>\n5. I dirigenti adottano tutti gli atti attribuiti alla loro competenza e quanto altro non compete alla funzione di indirizzo politico e amministrativo e ne rispondono direttamente agli organi dell\u2019ente; sono, inoltre responsabili dei risultati dell\u2019azione amministrativa agli stessi imputabili.<br \/>\n6. I dirigenti nell\u2019organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.<br \/>\n7. I dirigenti delle strutture:<br \/>\na) presiedono di norma le commissioni di gara indette dal settore cui sono preposti per gli appalti di opere, beni e servizi, assumono la responsabilit\u00e0 delle relative procedure e stipulano, conseguentemente, i contratti;<br \/>\nb) presiedono di norma le commissioni di concorso;<br \/>\nc) adottano gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l\u2019assunzione degli impegni di spesa;<br \/>\nd) adottano gli atti di amministrazione e gestione del personale;<br \/>\ne) sono responsabili dei procedimenti di competenza del servizio ai quali sono preposti quando non abbiano provveduto ad assegnare il procedimento ad altro funzionario facente parte della dotazione organica assegnata al servizio;<br \/>\nf) esprimono il parere sulle proposte di deliberazione ai sensi dell\u2019art. 12, legge regionale n. 30\/00, attestando la conformit\u00e0 delle stesse alle normative che regolano le singole materie;<br \/>\ng) hanno la gestione, con poteri di impegno di spesa, tramite le determinazioni degli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti in forza del piano esecutivo di gestione, ordinano e liquidano le spese derivanti da legge, da regolamento e da contratto ovvero impegnate nei modi e nelle forme amministrative vigenti con atti esecutivi.<br \/>\nI provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l\u2019apposizione del visto di regolarit\u00e0 contabile attestante la copertura finanziaria;<br \/>\nh) adottano i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;<br \/>\ni) adottano le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e conoscenze;<br \/>\nl) adottano tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonch\u00e9 i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione dell\u2019abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;<br \/>\nm) assicurano la loro presenza alle sedute del consiglio comunale quando sono in trattazione argomenti che riguardano il loro servizio;<br \/>\nn) svolgono ogni altra attivit\u00e0 loro attribuita dallo statuto, dalla legge e dai regolamenti locali e firmano la corrispondenza concernente le funzioni ad essi attribuite;<br \/>\no) formulano proposte agli organi dell\u2019ente, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di progetti;<br \/>\np) adottano gli atti di gestione del personale del proprio settore nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi, nonch\u00e9 quelli di attribuzione temporanea di mansioni superiori ai sensi dell\u2019art. 52 del decreto legislativo n. 165\/01, cos\u00ec come modificato dal decreto legislativo n. 80\/98, ed in particolare autorizzano tra l\u2019altro le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi, i permessi del personale, l\u2019aspettativa obbligatoria con l\u2019osservanza delle norme vigenti del regolamento e dei contratti collettivi;<br \/>\nq) irrogano le misure disciplinari del rimprovero verbale e della censura nei confronti del personale;<br \/>\nr) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttivit\u00e0 dell\u2019ufficio;<br \/>\ns) individuano, in base alla legge, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al settore e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;<br \/>\nt) formulano le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza del proprio settore;<br \/>\nu) assumono la responsabilit\u00e0 degli atti e delle procedure di attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti del sindaco.<br \/>\n8. Per l\u2019esercizio dei poteri di gestione emettono \u201cdeterminazioni\u201d, atti formali che a cura dell\u2019ufficio di segreteria sono numerati progressivamente ai sensi dell\u2019art. 183, comma 9, del decreto legislativo n. 165\/01 e successive modifiche ed ai sensi dell\u2019art. 6 della legge n. 127\/97, recepita dalla legge regionale n. 23\/98.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 41: Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il segretario comunale assicura il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell\u2019ente in modo da garantire la reciproca integrazione e la coerenza dell\u2019azione amministrativa del Comune.<br \/>\n2. La conferenza dei dirigenti \u00e8 presieduta dal segretario comunale.<br \/>\n3. La conferenza coordina l\u2019attuazione degli obiettivi dell\u2019ente, studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell\u2019organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l\u2019attuazione della gestione organizzativa del personale. Esprime, su richiesta dell\u2019amministrazione, parere sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti. Fornisce al consiglio ed alla giunta municipale quando ne sia richiesta consulenza tecnica. Esamina le proposte dell\u2019amministrazione per la impostazione di nuovi programmi in base a provvedimenti legislativi. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il segretario comunale, per propria iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti, ne constati la necessit\u00e0.<br \/>\n4. Per coordinare l\u2019attuazione di programmi, piani, progetti ed iniziative che richiedono l\u2019intervento di pi\u00f9 aree funzionali il segretario comunale convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel pi\u00f9 breve tempo le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del Comune.<br \/>\n5. I verbali delle riunioni per la programmazione della gestione organizzativa del personale sono trasmessi dal segretario al sindaco, al vice sindaco ed ai capigruppo consiliari e per informazione alle organizzazioni sindacali aziendali.<\/p>\n<p><strong>Capo IV: Il procedimento amministrativo<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Art. 42: Il responsabile del procedimento amministrativo<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Con apposito regolamento verranno individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l\u2019unit\u00e0 organizzativa e l\u2019ufficio responsabile di tutto l\u2019iter procedimentale, nonch\u00e9 dell\u2019adozione del provvedimento finale.<br \/>\n2. Il Comune dar\u00e0 idonea pubblicit\u00e0 alla predetta disposizione e ci\u00f2 al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilit\u00e0 di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.<br \/>\n3. Il responsabile di ciascuna unit\u00e0 organizzativa provvede ad assegnare, a s\u00e9 o ad altro dipendente addetto all\u2019unit\u00e0 stessa, la responsabilit\u00e0 dell\u2019istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonch\u00e9 eventualmente dell\u2019adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.<br \/>\n4. Il provvedimento di revoca dell\u2019atto di assegnazione di responsabilit\u00e0 \u00e8 scritto e motivato.<br \/>\n5. Fino a quando non sia stata effettuata l\u2019assegnazione di cui sopra, oppure nell\u2019ipotesi che la stessa sia stata revocata, \u00e8 considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all\u2019unit\u00e0 organizzativa determinata a norma dello stesso comma.<br \/>\n6. L\u2019unit\u00e0 organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonch\u00e9 il nominativo della persona che pu\u00f2 sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque vi abbia interesse. In tale ultima ipotesi, l\u2019eventuale diniego di rilascio di comunicazione deve essere comunicato per iscritto e con motivazione al richiedente entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la quale a sua volta si intende accolta e la comunicazione dei nominativi, in caso di mancata comunicazione motivata di diniego entro il prescritto termine, va effettuata entro i successivi cinque giorni.<br \/>\n7. Al responsabile del procedimento competono:<br \/>\na) la valutazione ai fini istruttori delle condizioni di ammissibilit\u00e0 dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l\u2019emanazione del provvedimento;<br \/>\nb) l\u2019accertamento di ufficio di fatti disponendo il compimento di atti all\u2019uopo necessari e l\u2019adozione di ogni misura necessaria per l\u2019adeguato e sollecito svolgimento dell\u2019istruttoria. In particolare pu\u00f2 richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e\/o incomplete e pu\u00f2 esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;<br \/>\nc) la promozione o, se ne ha la competenza, l\u2019indizione della conferenza dei servizi di cui all\u2019art. l5 della legge regionale n. 10\/91;<br \/>\nd) la cura delle comunicazioni delle pubblicazioni e delle notifiche delle leggi e dei regolamenti;<br \/>\ne) l\u2019adozione, ove ne abbia competenza, del provvedimento finale subito dopo la definizione del procedimento. Se l\u2019adozione del procedimento rientra invece nella competenza di altro organo entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell\u2019iter procedimentale trasmette la proposta corredata dagli atti necessari al funzionario con qualifica apicale, il quale a sua volta, se rientra tra le sue competenze, adotta il provvedimento finale oppure lo sottopone immediatamente all\u2019organo competente per l\u2019adozione che vi provvede entro il termine di dieci giorni.<br \/>\n8. Oltre alle predette responsabilit\u00e0 ed attribuzioni restano confermati i doveri e le responsabilit\u00e0 degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 43: Comunicazione dell\u2019avvio del procedimento<br \/>\n<\/em><\/strong>1. L\u2019amministrazione comunale provvede a dare notizia dell\u2019avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti possono subire pregiudizio dall\u2019emanazione dell\u2019atto finale.<br \/>\n2. Qualora sussistono particolari esigenze di celerit\u00e0 o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l\u2019amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all\u2019albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.<br \/>\n3. Nella comunicazione vanno indicati:<br \/>\na) l\u2019organo competente per il provvedimento conclusivo;<br \/>\nb) l\u2019oggetto del procedimento promosso;<br \/>\nc) l\u2019ufficio e la persona responsabile del procedimento.<br \/>\n4. L\u2019omissione di taluna delle comunicazioni prescritte pu\u00f2 essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione \u00e8 prevista.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 44: Partecipazione ed interventi nel procedimento<\/em><\/strong><br \/>\n1. Qualunque soggetto portatore di interessi diffusi o privati, nonch\u00e9 i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolt\u00e0 di intervenire nel procedimento.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 45: Diritti dei soggetti interessati al procedimento<br \/>\n<\/em><\/strong>1. I destinatari della comunicazione personale ed i soggetti di cui al precedente art. 43, nonch\u00e9 gli intervenuti ai sensi del predetto art. 43, hanno diritto:<br \/>\na) prendere visione degli atti del procedimento, salvo che l\u2019accesso non sia sottratto dalla legge e\/o dal regolamento;<br \/>\nb) presentare memorie scritte e documenti che l\u2019amministrazione ha l\u2019obbligo di valutare, qualora siano pertinenti all\u2019oggetto del procedimento.<br \/>\n2. Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 42, 43, 44 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell\u2019amministrazione comunale, nonch\u00e9 ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 46: Accordi sostitutivi dei provvedimenti<\/em><\/strong><br \/>\n1. L\u2019amministrazione pu\u00f2 concludere accordi con gli intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o nei casi previsti dalla legge in sostituzione di questo.<br \/>\n2. Detti accordi, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, vanno considerati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento dei diritti dei terzi e vanno, a pena di nullit\u00e0, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.<br \/>\n3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti agli stessi controlli previsti per gli stessi provvedimenti e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.<br \/>\n4. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l\u2019amministrazione recede unilateralmente dall\u2019accordo, salvo l\u2019obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo, in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 47: Motivazione dei provvedimenti<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizio, ecc.), deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell\u2019amministrazione.<br \/>\n2. L\u2019obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimit\u00e0, in sede di normale controllo amministrativo.<br \/>\n3. Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.<br \/>\n4. La motivazione deve essere resa in modo da consentire di comprendere l\u2019iter logico ed amministrativo, seguito per la emanazione del provvedimento.<br \/>\n5. Qualora le ragioni che hanno determinato la decisione dell\u2019amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.<br \/>\n6. In ogni provvedimento va indicato il termine e l\u2019autorit\u00e0 cui \u00e8 possibile ricorrere.<\/p>\n<p><strong>Titolo III: SERVIZI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Capo I<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Art. 48: Servizi pubblici comunali<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivit\u00e0 rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunit\u00e0 locali.<br \/>\n2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.<br \/>\n3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dall\u2019art. 22 della legge n. 142\/90, recepito dalla legge regionale n. 48\/91:<br \/>\na) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale;<br \/>\nb) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunit\u00e0 sociale;<br \/>\nc) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di pi\u00f9 servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;<br \/>\nd) a mezzo di istituzioni, per l\u2019esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;<br \/>\ne) a mezzo di societ\u00e0 a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.<br \/>\n4. Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicit\u00e0 cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.<br \/>\n5. Il sindaco ed il revisore dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonch\u00e9 sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza ed alla fruizione dei cittadini.<br \/>\n6. Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico di utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ci\u00f2 al fine di garantire l\u2019equilibrio economico-finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 49: Gestione in economia<br \/>\n<\/em><\/strong>1. II Comune gestisce in economia i servizi che per loro modeste dimensioni o per loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.<br \/>\n2. Con appositi regolamenti il consiglio comunale stabilisce l\u2019organizzazione ed i criteri per assicurare l\u2019economicit\u00e0 e l\u2019efficienza di gestione di tali servizi.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 50: Aziende speciali<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Il Comune, per la gestione di uno o pi\u00f9 servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, pu\u00f2 costituire una o pi\u00f9 aziende speciali.<br \/>\n2. L\u2019azienda speciale \u00e8 un ente strumentale, dotato di personalit\u00e0 giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.<br \/>\n3. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e\/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale.<br \/>\n4. L\u2019azienda deve operare con criteri di imprenditorialit\u00e0 con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l\u2019equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l\u2019esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell\u2019ente locale.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 51: Servizi sociali \u2013 Istituzioni<\/em><\/strong><br \/>\n1. Per l\u2019espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune pu\u00f2 costituire una o pi\u00f9 istituzioni.<br \/>\n2. L\u2019istituzione, che \u00e8 priva di responsabilit\u00e0 giuridica ma in possesso di autonomia gestionale, \u00e8 deliberata dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti.<br \/>\n3. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale:<br \/>\na) approva il regolamento relativo all\u2019ordinamento ed al funzionamento;<br \/>\nb) determina le finalit\u00e0 e gli indirizzi;<br \/>\nc) conferisce il capitale in dotazione;<br \/>\nd) nomina il direttore;<br \/>\ne) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell\u2019organismo.<br \/>\n3. Organi dell\u2019istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.<br \/>\n4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale.<br \/>\n5. I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra persone che, per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunit\u00e0 locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.<br \/>\n6. Il regolamento di cui al precedente 2\u00b0 comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di funzionamento degli organi.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 52: Modalit\u00e0 di nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di cui all\u2019art. 34 della legge n. 142\/90 nel testo recepito dalla legge regionale n. 48\/91, sulla base di un documento corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere ed i candidati alle cariche nell\u2019ambito del consiglio di amministrazione.<br \/>\n2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1\/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell\u2019adunanza.<br \/>\n3. Il presidente ed i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1\/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 53: La concessione a terzi<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunit\u00e0 sociale, pu\u00f2 affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi comprese cooperative e associazioni di volontariato, che non abbiano fini di lucro.<br \/>\n2. La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altres\u00ec, delle direttive della Comunit\u00e0 europea in tema di affidamento dell\u2019esecuzione di opere e servizi pubblici.<br \/>\n3. La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l\u2019espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalit\u00e0 economica della gestione e con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall\u2019utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 54: La societ\u00e0 per azioni o societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attivit\u00e0 economiche, il consiglio comunale pu\u00f2 promuovere la costituzione di societ\u00e0 per azioni o societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata a prevalente capitale pubblico locale con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o pu\u00f2 rilevare societ\u00e0 gi\u00e0 costituite o assumervi partecipazioni azionarie.<br \/>\n2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico \u2013 finanziario relativo alla costituzione della societ\u00e0 e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.<br \/>\n3. La prevalenza del capitale pubblico locale della societ\u00e0 \u00e8 realizzata mediante l\u2019attribuzione della maggioranza delle azioni o quote al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunale, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.<br \/>\n4. Il Comune (o i comuni nell\u2019ipotesi anzidetta) pu\u00f2 costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla societ\u00e0.<br \/>\n5. Nell\u2019atto costitutivo e nello statuto della societ\u00e0 deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, e ci\u00f2 ai sensi delle disposizioni del codice civile.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 55: I consorzi<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Il Comune, per la gestione associata di uno o pi\u00f9 servizi, pu\u00f2 costituire con altri comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all\u2019art. 25 della legge n. 142\/90, recepito dalla legge regionale n. 48\/91 e di cui all\u2019art. 49 del presente statuto, in quanto compatibili.<br \/>\n2. I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consociati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.<br \/>\n3. Il Comune \u00e8 rappresentato nell\u2019assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilit\u00e0 pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.<br \/>\n4. L\u2019assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.<br \/>\n5. Il Comune non pu\u00f2 costituire pi\u00f9 di un consorzio con gli stessi comuni e Provincia regionale.<br \/>\n6. La costituzione del consorzio di servizi pu\u00f2 essere disposta con decreto dell\u2019Assessorato regionale degli enti locali, per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.<br \/>\n7. Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell\u2019Assessore.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 56: Unione dei comuni<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Per la erogazione e\/o la gestione di servizi a rilevanza economica e per lo svolgimento di compiti istituzionali pu\u00f2 prevedersi una forma di collaborazione pi\u00f9 consistente, attraverso una unione del Comune con due o pi\u00f9 comuni contermini appartenenti alla stessa Provincia regionale.<br \/>\n2. Tale unione \u00e8 prodromica alla fusione ed \u00e8 regolata secondo gli schemi civilistici dell\u2019atto costitutivo che stabilisce i criteri ai quali dovr\u00e0 uniformarsi la costituzione dell\u2019unione e del regolamento.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 57: Accordi di programmi<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il Comune per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l\u2019azione integrata e coordinata con gli altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.<br \/>\n2. Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per s\u00e8 non hanno nulla di programmatorio, devono rispondere ai compiti e finalit\u00e0 tipicamente deliberativi ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento.<br \/>\n3. Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando gli stessi riguardano la \u201cdefinizione\u201d di programmi di intervento.<br \/>\n4. Lo scopo dell\u2019accordo di programma \u00e8 quello di coordinare ed integrare l\u2019azione di pi\u00f9 soggetti pubblici (Stato, Regioni, Comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione del singolo intervento.<br \/>\n5. Il sindaco, a tal fine, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o pi\u00f9 soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalit\u00e0 il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.<br \/>\n6. L\u2019accordo pu\u00f2 prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall\u2019accordo coinvolgono varie posizioni di potest\u00e0 amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.<br \/>\n7. L\u2019accordo pu\u00f2, altres\u00ec, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.<br \/>\n8. Per verificare la possibilit\u00e0 dell\u2019accordo di programma il Presidente della Regione o della Provincia o il sindaco convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.<br \/>\n9. L\u2019accordo \u00e8 approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del Presidente della Provincia o dal sindaco ed \u00e8 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.<br \/>\n10. L\u2019accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l\u2019assenso del Comune.<br \/>\n11. Nell\u2019ipotesi in cui l\u2019accordo comporti una variazione degli strumenti urbanistici, l\u2019adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.<br \/>\n12. La deliberazione ratificata \u00e8 sottoposta all\u2019esame dell\u2019Assessorato regionale del territorio e dell\u2019ambiente, il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni trascorsi i quali si intende approvata e ci\u00f2 in conformit\u00e0 a quanto disposto dal 6\u00b0 comma dell\u2019art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.<br \/>\n13. La vigilanza sull\u2019esecuzione dell\u2019accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia interessata se all\u2019accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.<\/p>\n<p><strong>Titolo IV: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Capo I: Partecipazione popolare<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Art. 58: La partecipazione dei cittadini all\u2019azione amministrativa<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Il Comune informa la propria attivit\u00e0 ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l\u2019imparzialit\u00e0 e la trasparenza dell\u2019azione amministrativa.<br \/>\n2. A tal fine il Comune promuove:<br \/>\na) organismi di partecipazione dei cittadini all\u2019amministrazione locale;<br \/>\nb) le assemblee sulle principali questioni sottoposte all\u2019esame degli organi comunali;<br \/>\nc) forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici;<br \/>\nd) la partecipazione di altre nuove forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale, comitati formati da utenti di servizi pubblici, rappresentanze delle comunit\u00e0 degli emigrati, organizzazioni studentesche, comunit\u00e0 di produttori, di agricoltori, di consumatori, ecc.<br \/>\n3. Con apposito regolamento \u00e8 stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 59: Il diritto di udienza<\/em><\/strong><br \/>\n1. Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni di cui sopra \u00e8 riconosciuta la partecipazione all\u2019attivit\u00e0 del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l\u2019esercizio del diritto di udienza.<br \/>\n2. Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettivit\u00e0.<br \/>\n3. Il diritto di intervento dei cittadini \u00e8 diretto non a fornire loro informazioni ma assume la funzione di strumento di pressione esplicita.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 60: Azione popolare, diritto di accesso e di informazione ai cittadini<\/em><\/strong><br \/>\n1. Ciascun elettore pu\u00f2 far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.<br \/>\n2. Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l\u2019azione o il ricorso.<br \/>\n3. Al fine di assicurare la trasparenza e l\u2019imparzialit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa \u00e8 garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell\u2019ordinamento statale, dalla legge regionale n. 10\/91 e dallo specifico regolamento comunale.<br \/>\n4. Tutti gli atti dell\u2019amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l\u2019esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.<br \/>\n5. Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare a per difendere i loro interessi giuridici.<br \/>\n6. Il sindaco ha facolt\u00e0 di differire l\u2019accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa. Non \u00e8 comunque ammesso l\u2019accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.<br \/>\n7. E\u2019 considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall\u2019amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa.<br \/>\n8. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L\u2019esame dei documenti \u00e8 gratuito. Il rilascio di copia \u00e8 subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo nonch\u00e9 i diritti di ricerca e di visura.<br \/>\n9. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dal l\u2019amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.<br \/>\n10. Il regolamento assicura ai cittadini singoli, o associati ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui \u00e8 in possesso l\u2019amministrazione; disciplina il rilascio di copia atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l\u2019informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull\u2019ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.<br \/>\n11. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell\u2019accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.<br \/>\n12. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all\u2019attivit\u00e0 dell\u2019amministrazione, il Comune assicura l\u2019accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione, previa regolamentazione.<br \/>\n13. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l\u2019obbligo di uniformare la loro attivit\u00e0 a tali principi.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 61: Istanze \u2013 Petizioni<br \/>\n<\/em><\/strong>1. La partecipazione popolare all\u2019azione amministrativa \u00e8 consentita anche con la presentazione, da parte dei singoli cittadini o associati, di istanze e petizioni.<br \/>\n2. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019amministrazione.<br \/>\n3. La risposta all\u2019interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell\u2019aspetto sollevato.<br \/>\n4. Le modalit\u00e0 dell\u2019interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonch\u00e9 adeguate misure di pubblicit\u00e0 dell\u2019istanza.<br \/>\n5. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell\u2019amministrazione per sollecitarne l\u2019intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessit\u00e0.<br \/>\n6. Il regolamento di cui al 3\u00b0 comma dell\u2019art. 59 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicit\u00e0 e l\u2019assegnazione all\u2019organo competente, il quale procede nell\u2019esame e predispone le modalit\u00e0 di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l\u2019archiviazione qualora non ritenga di aderire all\u2019indicazione contenuta nella petizione. In quest\u2019ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell\u2019esame da parte dell\u2019organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.<br \/>\n7. La petizione \u00e8 esaminata dall\u2019organo competente entro giorni trenta dalla presentazione.<br \/>\n8. Se il termine previsto al comma 3 non \u00e8 rispettato, ciascun consigliere pu\u00f2 sollevare la questione in consiglio chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.<br \/>\n9. Il sindaco \u00e8 comunque tenuto a porre la petizione all\u2019ordine del giorno della prima seduta del consiglio.<br \/>\n10. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui \u00e8 garantita al soggetto proponente la comunicazione.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 62: Proposte \u2013 Procedure per l\u2019approvazione<br \/>\n<\/em><\/strong>1. I cittadini, nel numero non inferiore a 100, anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari e rappresentanze, possono avanzare proposte per l\u2019adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei venti giorni successivi all\u2019organo competente, corredate da parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonch\u00e9 dell\u2019attestazione relativa alla copertura finanziaria.<br \/>\n2. L\u2019organo competente deve sentire i proponenti dell\u2019iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.<br \/>\n3. Tra l\u2019amministrazione comunale ed i proponenti si pu\u00f2 giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui \u00e8 stata promossa l\u2019iniziativa popolare.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 63: Difensore civico<br \/>\n<\/em><\/strong>1. E\u2019 istituito l\u2019ufficio del difensore civico a garanzia dell\u2019imparzialit\u00e0 e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probit\u00e0, onest\u00e0 ed indipendenza.<br \/>\n2. Il difensore civico, su richiesta di cittadini o di propria iniziativa, interviene nei confronti dell\u2019amministrazione comunale, delle istituzioni, dei concessionari, delle societ\u00e0 che gestiscono servizi pubblici nell\u2019ambito del territorio locale, segnalando altres\u00ec disfunzioni, carenze e ritardi.<br \/>\n3. I cittadini portatori di interessi diffusi o privati nonch\u00e9 i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati possono richiedere, anche oralmente, l\u2019intervento del difensore civico dopo aver esperito senza soddisfazione altri strumenti partecipativi posti a disposizione dall\u2019ordinamento.<br \/>\n4. L\u2019ufficio tutela del cittadino e informazioni riceve le richieste e rende parere di ammissibilit\u00e0 al difensore civico con riferimento al previo esperimento di altri istituti difensivi e collaborativi.<br \/>\n5. Nell\u2019esperimento delle proprie mansioni il difensore civico si avvale dell\u2019ufficio tutela del cittadino e informazioni e di idonei locali messi a disposizione dell\u2019amministrazione comunale.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 64: Nomina<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il difensore civico \u00e8 nominato dal consiglio comunale a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini residenti eleggibili alla carica di consigliere comunale di et\u00e0 non inferiore a 30 n\u00e9 superiore a 70 anni che per preparazione, esperienza e comprovata competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettivit\u00e0 ed equilibrio di giudizio.<br \/>\n2. Le proposte di candidature possono essere presentate entro 20 giorni dall\u2019avviso pubblico, da parte di privati cittadini, enti pubblici o privati. Le proposte di candidature devono specificare i motivi che giustificano la scelta con particolare riferimento alle capacit\u00e0 professionali e devono indicare altres\u00ec:<br \/>\na) dati anagrafici completi e residenza;<br \/>\nb) titolo di studio;<br \/>\nc) curriculum professionale ed occupazione abituale, elenco delle cariche pubbliche od in societ\u00e0 private, ricoperte attualmente e precedentemente.<br \/>\n3. Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidature, il sindaco trasmette le istanze, unitamente alla relativa documentazione, al segretario comunale per l\u2019istruttoria.<br \/>\n4. L\u2019argomento concernente la nomina \u00e8 iscritto all\u2019ordine del giorno della seduta del consiglio comunale entro 40 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande.<br \/>\n5. La votazione si svolge a scrutinio segreto ed ai fini della nomina necessita il voto favorevole dei 4\/5 dei consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni consecutive nessun candidato ha ottenuto la maggioranza suddetta, si procede, nella stessa seduta, ad una terza votazione nella quale risulter\u00e0 eletto il candidato che avr\u00e0 ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti.<br \/>\n6. Il sindaco d\u00e0 immediato avviso all\u2019interessato, il quale entro 15 giorni dalla ricezione di tale avviso deve comunicare la propria accettazione dichiarando nel contempo l\u2019inesistenza o la cessazione delle eventuali situazioni di incompatibilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 65: Incompatibilit\u00e0 e decadenza<\/em><\/strong><br \/>\n1. Non possono essere nominati difensore civico:<br \/>\na) il titolare, amministratore, dirigente di istituzioni, enti pubblici o privati, associazioni, societ\u00e0 ed imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni, contributi o vantaggi economici;<br \/>\nb) il titolare di incarichi professionali o di lavoro autonomo che comunque riguardino gli interessi dell\u2019amministrazione comunale;<br \/>\nc) chi riveste la carica di sindaco, di assessore, consigliere comunale;<br \/>\nd) i ministri di culto;<br \/>\ne) i dipendenti o il segretario del Comune o chi \u00e8 ascendente o discendente ovvero parente o affine fino al 4\u00b0 grado con amministratori, segretario o dirigenti o dipendenti del Comune con qualifica superiore alla quarta.<br \/>\n2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualit\u00e0 di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilit\u00e0 indicate nel comma precedente. La decadenza \u00e8 pronunciata dal consiglio comunale. Pu\u00f2 essere revocato per grave inadempienza ai doveri d\u2019ufficio con deliberazione motivata del consiglio, assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.<br \/>\n3. Salvi i casi di cui al comma 2, il difensore civico resta in carica per tutta la durata del consiglio che lo ha eletto e resta in carica fino alla elezione del successore.<br \/>\n4. Il consiglio comunale, con la deliberazione di nomina, fissa il compenso che non potr\u00e0 essere superiore all\u2019indennit\u00e0 di carica spettante all\u2019assessore comunale.<br \/>\n5. Il difensore civico non pu\u00f2 essere eletto per pi\u00f9 di due mandati consecutivi.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 66: Funzioni<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Il difensore civico:<br \/>\na) pu\u00f2 chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;<br \/>\nb) pu\u00f2 chiedere al responsabile del procedimento documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d\u2019ufficio;<br \/>\nc) acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il parere al cittadino che ne ha richiesto l\u2019intervento;<br \/>\nd) rassegna, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarit\u00e0, il proprio parere al responsabile del procedimento, dandone contestualmente comunicazione al sindaco o assessore competente per materia; segnala agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati; invita in caso di ritardo gli organi competenti a provvedere entro termini definiti a norma di regolamento;<br \/>\ne) pu\u00f2 avanzare proposte o presentare segnalazioni, documenti o relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta, che hanno l\u2019obbligo di esaminarli entro 30 giorni e comunque nella prima seduta del consiglio o della giunta comunale successiva alla scadenza di tale termine;<br \/>\nf) presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione annuale sull\u2019attivit\u00e0 svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, avanzando proposte intese al perseguimento di una maggiore imparzialit\u00e0, trasparenza ed efficienza dell\u2019azione amministrativa;<br \/>\ng) pu\u00f2 chiedere il riesame di atti e provvedimenti qualora ravvisi ipotesi di reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio.<br \/>\n2. L\u2019amministrazione ha l\u2019obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell\u2019atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore civico.<br \/>\n3. La relazione di cui al comma 1, lett. f), \u00e8 discussa dal consiglio comunale entro 30 giorni dalla presentazione e viene resa pubblica.<\/p>\n<p><strong>Capo II: Associazionismo e partecipazione<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Art. 67: Principi generali<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, dello sport, nell\u2019attivit\u00e0 culturale e di gestione del tempo libero, nonch\u00e9 forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.<br \/>\n2. Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attivit\u00e0 imprenditoriali e l\u2019azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.<br \/>\n3. Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole, attuando forme di incentivazione di cui all\u2019art. 64.<br \/>\n4. Integra l\u2019azione amministrativa con l\u2019attivit\u00e0 di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 68: Associazioni e organismi di partecipazione<\/em><\/strong><br \/>\n1. Per i fini di cui al precedente articolo il Comune:<br \/>\na) sostiene le attivit\u00e0 ed i programmi dell\u2019associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;<br \/>\nb) favorisce l\u2019informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l\u2019associazionismo;<br \/>\nc) pu\u00f2 affidare ad associazioni ed a comitati l\u2019organizzazione di singole iniziative e nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla giunta.<br \/>\n2. I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilit\u00e0 delle cariche, volontariet\u00e0 dell\u2019adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicit\u00e0 degli atti e dei registri, perseguimento di finalit\u00e0 non in contrasto con la Costituzione.<br \/>\n3. Nell\u2019ambito delle predette finalit\u00e0 \u00e8 istituito l\u2019albo delle forme associative.<br \/>\n4. Il sindaco su apposito registro elencher\u00e0 tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione con deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante. I criteri e le modalit\u00e0 di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.<br \/>\n5. Per la gestione di particolari servizi l\u2019amministrazione comunale pu\u00f2 promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalit\u00e0 da perseguire, i requisiti per l\u2019adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalit\u00e0 di acquisizione dei fondi e la loro gestione.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 69: Forme di consultazione \u2013 Incentivazione<\/em><\/strong><br \/>\n1. Per la consultazione dei cittadini su specifici problemi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dallo statuto e dal regolamento.<br \/>\n2. Oltre all\u2019udienza pubblica di 50 cittadini richiedenti o individualmente o anche in forma associativa nell\u2019esercizio del diritto di udienza di cui al precedente art. 58, il Comune riconosce le consultazioni riguardanti le convocazioni di assemblee generali o parziali dei cittadini e le convocazioni di assemblee delle associazioni iscritte nell\u2019apposito albo, di cui al predetto art. 63, in ordine al relativo settore di competenze.<br \/>\n3. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono, inoltre, essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 70: Referendum<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il referendum consultivo \u00e8 l\u2019istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunziarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l\u2019amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni e le relative modificazioni ed integrazioni, la disciplina del personale e le relative piante organiche, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonch\u00e9 le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attivit\u00e0 amministrativa vincolata da leggi statali e\/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinch\u00e9 gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell\u2019orientamento prevalente della comunit\u00e0.<br \/>\n2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale che fissa il testo da sottoporre agli elettori oppure per iniziativa popolare con richiesta da parte di 1\/5 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno nel quale viene presentata la richiesta.<br \/>\n3. Questa deve essere formulata per iscritto, con specificazione chiara dell\u2019argomento di richiesta di consultazione, con firme autenticate dei sottoscrittori nelle forme di legge.<br \/>\n4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilit\u00e0, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalit\u00e0 organizzative della consultazione.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 71: Effetti del referendum<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera sull\u2019argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.<\/p>\n<p><strong>Titolo V: FINANZA E CONTABILITA\u2019 COMUNALE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Capo I: La programmazione finanziaria<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Art. 72: Programmazione del bilancio<\/em><\/strong><br \/>\n1. La programmazione dell\u2019attivit\u00e0 del Comune \u00e8 correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.<br \/>\n2. Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.<br \/>\n3. Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l\u2019attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.<br \/>\n4. Il bilancio di previsione per l\u2019anno successivo \u00e8 deliberato dal consiglio comunale entro il 31 dicembre, osservando i principi dell\u2019universalit\u00e0, integrit\u00e0 e pareggio economico e finanziario.<br \/>\n5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza la prescritta attestazione l\u2019atto \u00e8 nullo di diritto.<br \/>\n6. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l\u2019apposizione del visto di regolarit\u00e0 contabile attestante la copertura finanziaria.<br \/>\n7. I mandati di pagamento di somme gi\u00e0 liquidate e le reversali di introito devono essere sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.<br \/>\n8. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilit\u00e0 economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.<br \/>\n9. Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell\u2019anno successivo, \u00e8 allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell\u2019azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 73: Programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti<\/em><\/strong><br \/>\n1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio il programma di opere pubbliche e degli investimenti che \u00e8 riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed \u00e8 suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, raccordato alle previsioni del piano pluriennale d\u2019attuazione.<br \/>\n2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende la elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano.<br \/>\n3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, il piano finanziario con indicazione delle risorse con le quali verr\u00e0 data attuazione alla operata programmazione.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 74: Programmazione triennale del fabbisogno di personale<\/em><\/strong><br \/>\n1. Ai sensi dell\u2019art. 39 della legge n. 449\/97, al fine di assicurare le esigenze di funzionalit\u00e0 e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilit\u00e0 finanziarie e di bilancio, la giunta comunale provvede alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unit\u00e0 di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 75: Regolamento sull\u2019ordinamento degli uffici e servizi<\/em><\/strong><br \/>\n1. La giunta municipale provvede ai sensi dell\u2019art. 6 della legge n. 127\/97, recepita dall\u2019art. 2 della legge regionale n. 23\/98, ad adottare il regolamento sull\u2019ordinamento degli uffici e servizi, in conformit\u00e0 con lo statuto ed in base a criteri di autonomia, funzionalit\u00e0 ed economicit\u00e0 di gestione, nonch\u00e9 ai principi di professionalit\u00e0 e responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 76: Attivit\u00e0 contrattuale<\/em><\/strong><br \/>\n1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune provvede mediante contratti. Il provvedimento deve indicare:<br \/>\na) il fine che con il contratto si intende perseguire;<br \/>\nb) l\u2019oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;<br \/>\nc) le modalit\u00e0 di scelta del contraente.<\/p>\n<p><strong>Capo II: Il patrimonio comunale<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Art. 77: I beni comunali<br \/>\n<\/em><\/strong>1. L\u2019impianto, la tenuta e l\u2019aggiornamento degli inventari sono affidati all\u2019economo comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili dei servizi e dei consegnatari dei beni.<br \/>\n2. L\u2019uso dei beni comunali potr\u00e0 essere disposto, di volta in volta, dalla giunta comunale con apposita deliberazione con la quale dovranno essere disciplinate le condizioni e fissato il compenso dovuto anche a titolo di rimborso spese.<br \/>\n3. Le somme provenienti dall\u2019alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio. Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ci\u00f2 sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per attivit\u00e0 gestionali.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 78: La gestione del patrimonio<\/em><\/strong><br \/>\n1. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilit\u00e0 pubblica del singolo bene.<br \/>\n2. Il regolamento comunale di contabilit\u00e0 stabilisce le modalit\u00e0 per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.<br \/>\n3. La giunta municipale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di servizio, l\u2019osservanza dell\u2019obbligo generale di diligenza nell\u2019utilizzazione e conservazione dei beni dell\u2019ente.<\/p>\n<p><strong>Capo III: Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Art. 79: Revisione economica e finanziaria<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore, secondo le modalit\u00e0 stabilite dal successivo art. 81 ed i compiti di cui all\u2019art. 239 del decreto legislativo n. 267\/00 e successive modifiche.<br \/>\n2. Il revisore, in conformit\u00e0 alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:<br \/>\na) collabora con il consiglio comunale nelle attivit\u00e0 di controllo e di indirizzo sull\u2019azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell\u2019ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;<br \/>\nb) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilit\u00e0, la vigilanza sulla regolarit\u00e0 contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell\u2019esercizio finanziario;<br \/>\nc) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;<br \/>\nd) svolge attivit\u00e0 propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttivit\u00e0 ed economicit\u00e0 nella loro azione;<br \/>\ne) formula parere sugli atti di programmazione economico-finanziaria, ivi compreso il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, le relative variazioni e storni, il conto consuntivo, il programma delle opere pubbliche, programma triennale delle risorse umane, i programmi di cui alla legge regionale n. 22\/86 e successive modifiche, nonch\u00e9 sulle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di contrazioni di mutui, di emissione dei prestiti obbligazionari, di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di status giuridico ed economico del personale.<br \/>\n3. Ove riscontri irregolarit\u00e0 nella gestione dell\u2019ente ne riferisce immediatamente al sindaco affinch\u00e9 ne informi il consiglio comunale.<br \/>\n4. Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell\u2019ente connessi al mandato e pu\u00f2 essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio. I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 80: Diritti del contribuente<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il Comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all\u2019informazione ed alla semplificazione degli adempimenti.<br \/>\n2. Nell\u2019adozione delle disposizioni tributarie, il Comune applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattivit\u00e0 delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della buona fede e del giusto procedimento.<br \/>\n3. Al fine di garantire l\u2019effettivo esercizio di tali diritti, il consiglio comunale approva la carta dei diritti del contribuente.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 81: Controllo di gestione<\/em><\/strong><br \/>\n1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi a cui sono preposti.<br \/>\n2. Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi, unitamente ad osservazioni e rilievi e sottoposti all\u2019esame della giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione economico-finanziaria e di gestione da sottoporre al consiglio comunale.<br \/>\n3. Il regolamento comunale di contabilit\u00e0 disciplina il processo operativo, le caratteristiche e i principi del controllo di gestione.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 82: Nomina del revisore<\/em><\/strong><br \/>\n1. Il consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei propri componenti un revisore, scegliendolo tra gli esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o tra gli iscritti nell\u2019albo provinciale dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell\u2019albo provinciale dei ragionieri.<br \/>\n2. Per l\u2019esercizio delle proprie funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell\u2019ente, pu\u00f2 esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivit\u00e0 ed economicit\u00e0 della gestione, secondo le previsioni di cui al precedente art. 72.<br \/>\n3. Il revisore, in conformit\u00e0 allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarit\u00e0 contabile e finanziaria dell\u2019ente.<br \/>\n4. Il revisore risponde della verit\u00e0 delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto, alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.<br \/>\n5. Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.<\/p>\n<p><strong>Titolo VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Capo I: Statuto<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Art. 83: Efficacia<br \/>\n<\/em><\/strong>1. Lo statuto comunale legittima l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019ente e le disposizioni in esso contenute che hanno efficacia di norma giuridica.<br \/>\n2. L\u2019ambito parziale di efficacia dello statuto \u00e8 dato dal territorio comunale.<br \/>\n3. Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti n\u00e9 da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 84: Interpretazione<\/em><\/strong><br \/>\n1. Lo statuto comunale \u00e8 una fonte di diritto con caratteristiche proprie.<br \/>\n2. La norma statutaria pu\u00f2 essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non pu\u00f2 essere integrata in via analogica.<br \/>\n3. Per tutto ci\u00f2 che non \u00e8 previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142\/90 e alla legge regionale n. 48\/91e successive modificazioni, nonch\u00e9 alle disposizioni contenute nell\u2019ordinamento degli enti locali.<br \/>\n4. Tutte le norme preesistenti nei vari regolamenti comunali, in contrasto con il presente statuto sono automaticamente abrogate.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 85: Modificazioni e abrogazioni dello statuto<\/em><\/strong><br \/>\n1. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all\u2019art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48\/91.<br \/>\n2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.<br \/>\n3. L\u2019approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l\u2019approvazione del nuovo. Lo statuto abrogato rimane in vigore fino all\u2019entrata in vigore del nuovo.<br \/>\n4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal consiglio comunale non pu\u00f2 essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 86: Entrata in vigore<\/em><\/strong><br \/>\n1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all\u2019albo pretorio dell\u2019ente.<br \/>\n2. Copia del presente statuto \u00e8 trasmessa all\u2019ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l\u2019Assessorato regionale degli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmetterne copia al Ministero del l\u2019interno.<\/p>\n<p><strong><em>Art. 87: Difesa contro lo statuto<\/em><\/strong><br \/>\n1. La difesa contro lo statuto va esercitata nel l\u2019ambito della tutela nei confronti dello statuto del Co mune.<br \/>\nContro gli atti che violano una norma statutaria, \u00e8 ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo; giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.<br \/>\n2. Analogamente se l\u2019applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l\u2019impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l\u2019impugnazione va effettuata avanti al giudice amministrativo.<br \/>\n(2003.51.3178)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STATUTO DEL COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO Lo statuto del Comune di Portopalo di Capo Passero \u00e8 stato gi\u00e0 pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993 e nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 13 marzo 1999. 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