Statuto della Regione Siciliana

Regione Siciliana

STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA

Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d’Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n. 63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n. 87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI n. 26 dell’1 febbraio 2001).

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ARTICOLO 1
1. La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO I
ORGANI DELLA REGIONE

ARTICOLO 2
1. Organi della Regione sono: l’Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

SEZIONE I
Assemblea regionale

ARTICOLO 3
1. L’Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall’Assemblea regionale in armonia con la Costituzione ed i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali.
2. L’Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.
6. I deputati regionali rappresentano l’intera Regione.
7. L’ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

ARTICOLO 4
1. L’Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell’Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l’esercizio delle funzioni spettanti all’Assemblea regionale.

ARTICOLO 5
1. I deputati, prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, prestano nell’Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell’Italia e della Regione.

ARTICOLO 6
1. I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell’Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell’esercizio della loro funzione.

ARTICOLO 7
1. I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all’Assemblea.

ARTICOLO 8
1. Il Commissario dello Stato di cui all’art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell’Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.
2. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.
3. L’ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.
4. Tale Commissione indìce le nuove elezioni per la Assemblea regionale nel termine di tre mesi.
5. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l’osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

ARTICOLO 8 bis
1. Le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell’Assemblea, secondo modalità determinate con legge adottata dall’Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell’Assemblea regionale.

3. Nel periodo tra lo scioglimento dell’Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale i Presidenti e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione. (1) La legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, ha stabilito, all’art. 4, che “Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana (…) sono prorogati i poteri (…) della precedente Assemblea”.

SEZIONE II
Presidente della Regione e Giunta regionale

ARTICOLO 9
1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione dell’Assemblea regionale.
2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. In armonia con la Costituzione ed i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l’Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, l’eventuali incompatibilità con l’ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, nonché i rapporti tra l’Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.
4. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.
5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell’Amministrazione.

ARTICOLO 10
1. L’Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell’Assemblea e del Presidente della Regione.
2. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell’Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi

TITOLO II
FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI
SEZIONE I
Funzioni dell’Assemblea regionale

ARTICOLO 11

1. L’Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale o di almeno venti deputati.

ARTICOLO 12
1. L’iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun deputato dell’Assemblea regionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L’iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.
2. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l’Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.
3. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni della Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.
4. I regolamenti per l’esecuzione delle leggi formate dall’Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

ARTICOLO 13
1. Le leggi approvate dall’Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia.
2. Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all’art. 29, comma secondo, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
3. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

ARTICOLO 13 bis.
1. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea regionale sono disciplinati l’ambito e le modalità del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

ARTICOLO 14
1. L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
f) urbanistica;

g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse
prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d’interesse
nazionale;
l) pesca e caccia;
m) pubblica beneficenza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle
antichità e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni
caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità.

ARTICOLO 15
1. Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ambito della Regione siciliana.
2. L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
3. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

ARTICOLO 16
1. L’ordinamento amministrativo di cui all’articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

ARTICOLO 17
1. Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l’Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all’organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:
a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b) igiene e sanità pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale,
osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

ARTICOLO 17 bis.
1. Le leggi di cui all’articolo 3, primo comma, all’articolo 8 bis, all’articolo 9, terzo comma e all’articolo 41 bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l’Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

2. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritti al voto per l’elezione dell’Assemblea regionale.

ARTICOLO 18
1. L’Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

ARTICOLO 19
1. L’Assemblea regionale non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.
2. L’esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.
3. All’approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

SEZIONE II
Funzioni del Presidente della Regione e della Giunta regionale

ARTICOLO 20
1. Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12, 13 comma primo e secondo, 19 comma primo, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un’attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.
2. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all’Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

ARTICOLO 21
1. Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.
2. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.
3. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

ARTICOLO 22
1. La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III
ORGANI GIURISDIZIONALI

ARTICOLO 23
1. Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.
2. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente consultive e di controllo amministrativo e contabile.
3. I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.
4. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

ARTICOLO 24 (2)
1. È istituita in Roma un’Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.
2. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.
3. L’onere finanziario riguardante l’Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

ARTICOLO 25
1. L’Alta Corte giudica sulla costituzionalità:
a) delle leggi emanate dall’Assemblea regionale;
b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini
della efficacia dei medesimi entro la Regione.

ARTICOLO 26
1. L’Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell’esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall’Assemblea regionale.

ARTICOLO 27
1. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l’Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26 e, in quest’ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell’Assemblea regionale.

ARTICOLO 28
1. Le leggi dell’Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall’approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l’Alta Corte.

ARTICOLO 29
1. L’Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.
2. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell’impugnazione ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell’Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 30
1. Il Presidente della Regione, anche su voto dell’Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all’art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l’Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.
(2) La competenza dell’Alta Corte è stata dichiarata assorbita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 38 del 1957 della Corte Costituzionale stessa.
(3) Dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 1970)
(4) Dichiarato costituzionalmente illegittimo, per la parte che richiama l’art.26, dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 6 del 1970)
(5) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 38 del 1957, dove è detto Alta Corte leggasi Corte Costituzionale;
(6) La Corte costituzionale, con sentenza n. 545 del 1989, ha dichiarato la caducazione del potere del Commissario dello Stato di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali.

TITOLO IV
POLIZIA

ARTICOLO 31
1. Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato.
2. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell’Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l’interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.
3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell’Isola dei funzionari di polizia.
4. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V
PATRIMONIO E FINANZA

ARTICOLO 32

1. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

ARTICOLO 33
1. Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell’articolo precedente.
2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d’interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque
ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

ARTICOLO 34
1. I beni immobili, che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione .

ARTICOLO 35
1. Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all’epoca del pagamento.

ARTICOLO 36
1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
2. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.

ARTICOLO 37
1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
2. L’imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

ARTICOLO 38
1. Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici.
2. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.
3. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

ARTICOLO 39
1. Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
2. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.
3. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

ARTICOLO 40
1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
2. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

ARTICOLO 41
1. Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Disposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 41 bis
1. Le disposizioni relative alla forma di Governo di cui all’articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all’articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall’Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 9, commi primo, secondo e quarto e all’articolo 10.
3. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall’Assemblea regionale, l’Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l’impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

ARTICOLO 41 ter
1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
2. L’iniziativa appartiene anche all’Assemblea regionale.
3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all’Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
4. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

ARTICOLO 42
1. L’Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell’Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dalla approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.
2. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

ARTICOLO 43
1. Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall’Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l’attuazione del presente Statuto.
Altre disposizioni (di carattere transitorio) contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, “Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”, afferenti lo Statuto speciale della Regione Siciliana

Art. 1
(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)
1. (Omissis).
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall’articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L’elezione è contestuale al rinnovo dell’Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente
eletto nomina i componenti la Giunta e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l’Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in
discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell’Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell’Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all’Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, all’Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell’Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l’elezione dell’Assemblea regionale e per l’elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l’elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell’intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E’ proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell’Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. E’ eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all’Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l’elezione dell’Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell’organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

Art. 6
(Disposizioni finali)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facoltà di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all’art. 1 della presente legge costituzionale.
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. (Omissis).
5. (Omissis).

Art. 7
(Norme in materia di elezioni regionali)
1. Le elezioni regionali già indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.
2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.
3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell’assemblea.